Riliquidazione pensione militare ex art 54 dPR 1092/1973 e cessazione materia contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 152 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal pensionato militare per la riliquidazione del trattamento con l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta riliquidazione d’ufficio operata dall’INPS in applicazione dei principi delle Sezioni Riunite n. 1 e 12 del 2021 determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna contestazione sul diritto sostanziale dedotto. La riliquidazione della quota retributiva va effettuata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995, in favore del personale cessato con il sistema misto. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del numero tuttora elevato di trattamenti pensionistici da riliquidare e dei tempi tecnici e delle risorse economiche richiesti dall’adempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio il 31.12.2018, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema di calcolo misto. Alla data del 31 dicembre 1995 non poteva far valere un’anzianità utile pari o superiore a diciotto anni.

Ha chiesto la rideterminazione della pensione mediante applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle differenze arretrate, oltre interessi e rivalutazione, previo annullamento in parte qua del provvedimento di conferimento. L’INPS, costituitosi, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo avviato il riesame d’ufficio dei trattamenti del personale militare.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum è rappresentato dalla sussistenza del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La norma prevede che la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile sia pari al 44 per cento della base pensionabile.

L’INPS ha prodotto documentazione comprovante la riliquidazione del trattamento con l’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per anno, in relazione alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995. L’Istituto ha agito in applicazione delle circolari n. 107/2021 e n. 109/2021, che richiamano i principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021.

Secondo tali indirizzi, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con meno di diciotto anni al 31 dicembre 1995 va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data.

Il Giudice Monocratico richiama il criterio secondo cui si ha cessazione della materia del contendere quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto. Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell’INPS nel corso dell’udienza.

Quanto alle spese, il Giudice, pur reputando condivisibili le argomentazioni del difensore del ricorrente, ne statuisce la compensazione in ragione del numero tuttora elevato di trattamenti da riliquidare e dei tempi tecnici e delle risorse economiche richiesti. Rileva anche la novella legislativa in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha esteso il beneficio alle Forze di Polizia di Stato e Penitenziaria, e la conformità delle recenti pronunce della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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