Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 26 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale: è disciplinato da norme che ne regolano tutte le fasi e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale ai sensi dell’art. 144 c.g.c. L’intervenuto deposito della documentazione contabile da parte dell’agente tesoriere e la conseguente regolare trasmissione dei conti all’ente pubblico determinano la cessazione della materia del contendere. Il giudice monocratico, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse della Procura erariale, dichiara l’estinzione del giudizio.
Il Fatto
La Procura Regionale ha adito il giudice monocratico designato ai sensi dell’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 174/2016, chiedendo la fissazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale da parte della banca tesoriera di un ente comunale, con riferimento all’annualità 2020. L’istanza riguardava la mancata presentazione del rendiconto ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000.
Con decreto n. 1 del 7.1.2025 era stato assegnato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di trenta giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione giurisdizionale. La vicenda giunge al giudice perché l’agente contabile, dopo aver dichiarato di avere già depositato il conto, ha visto comunque instaurarsi il procedimento, poi definito all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto la natura giurisdizionale del procedimento per resa del conto. Richiamando il più recente orientamento, e in particolare Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, la Sezione rileva che la giurisdizionalità è desumibile dalle norme che regolamentano il giudizio in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, pronunciata all’esito di udienza camerale ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Tale qualificazione non è neutra sul piano degli effetti. Essa esclude che la richiesta di fissazione del termine si risolva in un mero provvedimento amministrativo e impone al giudice di definire il procedimento con una pronuncia di carattere giurisdizionale, non appena venga meno l’interesse che ne aveva giustificato l’attivazione.
Nel caso concreto, nel corso dell’udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile. L’evento sopravvenuto — il deposito e la trasmissione dei conti — ha quindi esaurito la ragione dell’intervento giudiziale richiesto dalla Procura.
Su questa base il giudice monocratico ha ritenuto che non sussistessero più le condizioni per una pronuncia di merito sulla richiesta di fissazione del termine. La sopravvenuta carenza di interesse in capo alla Procura, conseguente al venir meno dell’inadempimento contestato all’agente contabile, integra la fattispecie della cessata materia del contendere.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con rimessione degli atti al magistrato relatore per il concreto esame dei conti. Nulla è disposto per le spese, non essendovi soccombenza da liquidare.
Nota della Redazione
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