Revoca pensione inabilità senza prova dolo e pregresso (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 16 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della pensione di inabilità, fondata su un nuovo accertamento sanitario che si limiti a fotografare il quadro clinico attuale senza esprimersi sul giudizio medico-legale originario, è illegittima. Il potere di recupero dell’indebito pensionistico non può essere esercitato applicando sic et simpliciter la disciplina dell’art. 2033 cod. civ., poiché opera la disciplina speciale del sottosistema previdenziale. Il lungo possesso del trattamento consolida in capo al pensionato un affidamento legittimo, che prevale sull’interesse pubblico al recupero qualora l’amministrazione non deduca né provi il dolo del percipiente.
Il Fatto
Il ricorrente, già insegnante dipendente del Ministero dell’Istruzione, è titolare di pensione di inabilità liquidata dal 1° luglio 2014, sulla base del giudizio della Commissione Medica di Verifica di Torino del 30 giugno 2014, che lo aveva ritenuto affetto da inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio.
Convocato a nuova visita, il ricorrente veniva dichiarato idoneo allo svolgimento della mansione di insegnante con verbale del 6 dicembre 2022. L’INPS, con comunicazione dell’8 febbraio 2023, avviava il procedimento di revoca e di accertamento dell’indebito, richiamando un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica. Il ricorrente, estraneo a quel procedimento, ha impugnato il provvedimento deducendo il difetto di motivazione. L’Istituto ha eccepito il carattere obbligatorio del recupero e l’incumulabilità tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione accoglie il ricorso su due distinti profili. Sotto il primo, rileva che il verbale del dicembre 2022 si esprime con esclusivo riferimento all’attualità e non contiene alcun riferimento al pregresso né a un eventuale errore della precedente valutazione. La Corte sottolinea che il nuovo accertamento non ha esposto le ragioni della revisione, limitandosi a fotografare un quadro clinico ormai irrilevante, posto che il ricorrente aveva già maturato i requisiti per la pensione ordinaria di vecchiaia. Il diritto alla pensione di inabilità continua pertanto a fondarsi sul giudizio medico-legale del giugno 2014, non inficiato in modo attendibile.
Sotto il secondo profilo, la Corte rileva che la comunicazione di avvio del procedimento non risulta seguita dall’adozione di alcun provvedimento formale di revoca, con ulteriore profilo di illegittimità. La motivazione dell’Istituto si risolve nel generico riferimento a un procedimento penale dal quale il ricorrente ha dimostrato di essere estraneo.
La Sezione richiama quindi il principio consolidato secondo cui, in materia pensionistica, non trova applicazione la disciplina dell’indebito di cui all’art. 2033 cod. civ., come affermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 431/1993 e n. 1/2006) e dalle Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM. Occorre contemperare le esigenze di recupero con la tutela dell’affidamento del beneficiario, che riceve una protezione rafforzata in ragione della natura previdenziale della prestazione.
Le Sezioni Riunite hanno enucleato i tre elementi costitutivi dell’affidamento legittimo: un elemento oggettivo, costituito dal vantaggio del privato; un elemento soggettivo, che richiede l’assenza di dolo e la plausibile convinzione di avere titolo all’utilità; un elemento temporale, dato dal decorso di un arco di tempo tale da consolidare la stabilità del vantaggio. Nel caso di specie l’INPS non ha dedotto né provato alcun dolo in capo al percipiente, né nella fase amministrativa né in giudizio. L’affidamento, consolidatosi in oltre otto anni di percezione del beneficio, non risulta contraddetto da alcuna contraria risultanza.
La Corte dichiara quindi illegittimo il provvedimento dell’8 febbraio 2023 e riconosce il diritto alla restituzione di quanto trattenuto o compensato. In aderenza al principio delle Sezioni Riunite n. 33/2017, gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale per le somme sino ad allora trattenute e dalla data delle singole ritenute per quelle successive. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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