Partenariato culturale ex art. 134, co. 2, d.lgs. n. 36/2023: prevale la logica collaborativa e non la mera corrispettività (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 155 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La forma speciale di partenariato per la valorizzazione dei beni culturali di cui all’art. 134, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 si connota per la natura autenticamente collaborativa del rapporto, riconducibile alla categoria dei contratti con comunione di scopo. Ai fini della qualificazione del negozio, rileva la causa concreta, dovendosi accertare la prevalenza di una logica cooperativa/associativa rispetto a quella corrispettiva basata sullo scambio di utilità economiche. La deroga alla disciplina dell’evidenza pubblica di cui agli artt. 182 ss., d.lgs. n. 36/2023 trova giustificazione in tale prevalenza, ferma la necessità che la selezione del partner avvenga con procedure semplificate rispettose dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice. La qualificazione del contratto come attivo non esclude il ricorso al partenariato speciale, ma impone comunque il rispetto dei predetti principi. Con riguardo ai requisiti di ordine generale, in assenza di operatività del FVOE per l’acquisizione dei certificati dei carichi pendenti, la stazione appaltante può fare affidamento sulla dichiarazione sostitutiva negativa resa dall’operatore, ferma la necessità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Il Direttore della Reggia di Caserta ha emanato un decreto di approvazione di un contratto di concessione in uso di spazi finalizzato alla valorizzazione di un’area del Parco del Palazzo Reale e alla realizzazione di attività educative e culturali. La procedura era stata avviata ai sensi dell’art. 134, co. 2, d.lgs. n. 36/2023, quale forma speciale di partenariato, e si era conclusa con l’aggiudicazione a favore di una costituenda ATI, la quale si era impegnata al versamento di un canone annuo e di royalties.
Il Magistrato istruttore della Sezione regionale di controllo per la Campania formulava rilievi in merito alla documentazione concernente il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei componenti del raggruppamento, alla completezza del decreto di approvazione e alla correttezza dell’inquadramento dell’operazione come partenariato speciale piuttosto che come concessione di servizi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente escluso l’obbligo per la stazione appaltante di acquisire direttamente il certificato dei carichi pendenti in riferimento agli operatori economici. Tale conclusione si fonda sulla oggettiva impossibilità di utilizzare il FVOE a tal fine, attesa l’assenza di un collegamento tra le Procure e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e sulla condivisione dell’orientamento secondo cui, in presenza di un’autocertificazione negativa resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione può ritenere soddisfatto l’adempimento, ferma restando l’effettuazione dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Tale soluzione risulta conforme al principio della fiducia, non potendo la mancata operatività del fascicolo virtuale ridondare a danno degli operatori privati.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Sezione ha svolto un’ampia ricostruzione della disciplina del partenariato pubblico-privato contrattuale, rilevando come le concessioni e gli altri contratti di cui all’art. 174 d.lgs. n. 36/2023 siano caratterizzati da una logica corrispettiva e dall’allocazione del rischio operativo in capo al privato. Il partenariato culturale di cui all’art. 134, co. 2, d.lgs. cit. si distingue invece per la natura collaborativa del rapporto, fondata sul perseguimento di uno scopo comune, che giustifica l’attenuazione della disciplina evidenziale. La specialità del modello non discende dalla sua gratuità in senso proprio, quanto dalla preminenza di una logica cooperativa e di condivisione della funzione amministrativa, ove l’Amministrazione non mira alla selezione della migliore offerta economica ma alla costruzione di un rapporto di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio.
Nel caso di specie, elementi sintomatici di tale logica collaborativa sono stati individuati nella valutazione tecnico-scientifica dell’intervento da parte del Ministero della cultura, nella determinazione in misura fissa del canone e delle royalties nell’avviso pubblico – che ha incentrato la selezione sulla qualità della proposta – e nell’istituzione di un organismo di collaborazione con competenze decisionali condivise. La Sezione ha pertanto ritenuto che nella causa concreta del negozio prevalesse la dimensione progettuale e cooperativa rispetto alla logica corrispettiva, escludendo che l’operazione configurasse una concessione di servizi.
Superati i rilievi, anche a seguito delle integrazioni documentali apportate dall’Amministrazione, la Sezione ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto di approvazione del contratto.
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Nota della Redazione
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