Irregolarità contabile anche senza ammanchi prevale la chiara rappresentazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 157 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la funzione del giudizio consiste nell’accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi da coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, al fine di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e il corretto utilizzo del denaro pubblico. L’assenza di ammanchi o il mero rispetto di regole interne all’Amministrazione da parte dell’agente contabile non escludono l’accertamento dell’irregolarità del conto, laddove lo stesso non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e intellegibilità per il cui soddisfacimento il legislatore ha individuato precisi obblighi di legge. L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l’obbligo di rendicontazione e quello della completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione, che deve emergere in primis dal conto reso e sottoposto al giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale presentato dall’agente contabile, quale economo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l’esercizio 2019. Il magistrato istruttore, con propria relazione, evidenziava plurimi profili di irregolarità della gestione, chiedendo la declaratoria di irregolarità del conto senza discarico per l’agente, pur in assenza di ammanchi. L’agente, costituitosi in giudizio, chiedeva la declaratoria di regolarità del conto o, in subordine, il discarico, eccependo la natura meramente formale delle irregolarità e la conformità del proprio operato alle prassi operative dell’Istituto. Interveniva altresì l’Istituto, il quale deduceva che le criticità contestate derivavano da carenze organizzative e da istruzioni operative interne.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente precisato che il giudizio di conto non ha ad oggetto, se non solo in termini indiretti e meramente eventuali, l’operato dell’agente e i profili attinenti a sue possibili responsabilità. La gestione deve essere organizzata in modo che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente; tale esigenza di chiarezza deve emergere dal conto reso, che deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati, secondo il principio positivizzato dall’art. 140, comma 2, c.g.c.
I giudici contabili hanno quindi escluso che l’assenza di ammanchi o la conformità alle prassi amministrative possano valere a escludere l’irregolarità del conto, laddove questo violi gli obblighi di legge posti a garanzia della sua chiarezza e intelligibilità. Nel merito, sono state accertate numerose irregolarità: la tardiva parificazione del conto, avvenuta dopo l’approvazione del bilancio di esercizio, in violazione dell’art. 74 del R.D. n. 2440/1923, che impone la trasmissione del conto entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio; la compilazione di due schemi difformi, basati su criteri diversi e tra loro non coerenti; l’omessa annotazione del versamento iniziale del fondo di anticipazione; la ricomprensione nella gestione economale di quella dei valori bollati, che avrebbe dovuto formare oggetto di autonomo conto giudiziale; la confusione tra la cassa economale e i proventi delle riscossioni, confluite nello stesso conto corrente bancario; la violazione dell’art. 182, comma 2, del R.D. n. 827/1924 nel passaggio di consegne, svoltosi senza l’intervento di un funzionario terzo dell’Amministrazione.
Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio l’ha ritenuta irregolarità non riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, la quale dovrà provvedere per il futuro a tale adempimento obbligatorio. Ritualmente, il conto è stato dichiarato irregolare e l’agente non è stato ammesso a discarico, con declaratoria di non luogo a provvedere sulle spese, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.
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Nota della Redazione
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