Il danno da tangente prescinde dall’esito del giudizio penale e l’occultamento doloso posticipa la decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 126 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, l’accertamento del danno da tangente è autonomo rispetto all’esito del processo penale: la mancanza di una sentenza irrevocabile di condanna non preclude al giudice contabile di valutare le condotte e di porre a fondamento della decisione prove raccolte in altri giudizi, secondo la regola del più probabile che non. La prescrizione dell’azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 come novellato dalla legge n. 1/2026, decorre dalla data del fatto dannoso, salvo che ricorra un occultamento doloso del danno, realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, nel qual caso il termine decorre dalla scoperta del nocumento. La costituzione di parte civile nel processo penale, ex art. 76, comma 2, c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del giudizio, sicché la mancata partecipazione ai gradi successivi non integra una revoca tacita. L’esercizio del potere riduttivo è escluso in caso di responsabilità accertata a titolo di dolo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti per il Lazio citava in giudizio alcuni militari del Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito italiano, tra cui l’appellante Fanteria e l’appellante Berardo, per il risarcimento del danno da tangente, da disservizio e alla concorrenza, derivanti da un sistema corruttivo, il c.d. “sistema Cecchignola”, in base al quale gli imprenditori che intendevano aggiudicarsi gli appalti erano costretti a versare una percentuale del valore dei contratti nel periodo tra il 2003 e il 2010.
La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 331 del 2022, dichiarava la nullità parziale della citazione per il danno da disservizio e da lesione della concorrenza, accoglieva parzialmente la domanda per il danno da tangente e condannava gli odierni appellanti, oltre ad altri, al risarcimento in favore del Ministero della Difesa. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale il Mautone e appello incidentale il Fanteria e il Berardo, deducendo plurimi motivi di censura. Nel corso del giudizio di appello, gli appelli venivano riuniti e, a seguito del decesso del Mautone, il processo veniva interrotto e poi proseguito dai soli Fanteria e Berardo.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello ha preliminarmente dichiarato estinto il processo relativo al Mautone, non avendo gli eredi proseguito il giudizio, ed ha rigettato le eccezioni di tardività e inutilizzabilità del deposito della sentenza penale di primo grado, trattandosi di integrazione documentale già parzialmente versata in atti e funzionale alla decisione sulle richieste di scomputo della confisca.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto applicabile la novella di cui alla legge n. 1/2026, che, ai sensi dell’art. 6, si applica ai giudizi pendenti. Ha quindi affermato che la modifica del dies a quo, individuato nella data del fatto dannoso, si pone in continuità con il criterio della conoscibilità oggettiva del danno, salvo il caso di occultamento doloso. Nel caso di specie, la Corte ha accertato che le condotte degli appellanti non erano solo finalizzate a percepire le tangenti, ma anche a celare il sistema corruttivo, attraverso l’uso di timbri e fogli intestati alle ditte, la creazione di società fittizie e la compilazione di offerte apparentemente regolari. Tale quid pluris rispetto alla mera commissione dell’illecito integra l’occultamento doloso, con la conseguenza che la prescrizione decorre dalla scoperta del danno, avvenuta al più tardi nel 2011, e che l’azione, intrapresa nel 2021, è tempestiva.
In ordine alla dedotta nullità della citazione, la Corte ha escluso che la mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione, limitata ad alcune voci di danno, possa inficiare l’intero atto, attesa l’autonomia delle diverse domande. Ha altresì dichiarato inammissibili le censure relative alla violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., in quanto tardivamente proposte e non applicabili al processo contabile, disciplinato dal codice di giustizia contabile.
Con riguardo al merito, la Corte ha affermato che l’esito del processo penale non vincola il giudice contabile, il quale può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche e presunzioni semplici, ex art. 2729 c.c., valutate secondo il criterio del più probabile che non. Ha quindi ritenuto comprovata la sussistenza del sistema tangentizio, la riconducibilità delle condotte agli appellanti e la natura dolosa delle stesse, evidenziando come la sentenza della Cassazione n. 28667 del 2021, lungi dal fornire elementi favorevoli, abbia confermato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Corte ha infine ritenuto congrua la quantificazione del danno, operata in via presuntiva ed equitativa sulla base del valore dei contratti, e ha escluso l’applicazione del potere riduttivo, trattandosi di responsabilità accertata a titolo di dolo, per la quale la legge n. 1/2026 ha ribadito il divieto. Ha, conseguentemente, rigettato gli appelli, ponendo le spese a carico degli appellanti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione
- Art. 164 c.p.c. – Nullità della citazione
- Art. 76 c.p.p. – Costituzione di parte civile