Obbligo di esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Campania n. 1429 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario, che abbia accertato il diritto del docente alla “carta del docente” per gli anni scolastici indicati, qualora l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non dimostri l’avvenuto adempimento, gravando su di essa l’onere di provare l’esecuzione del titolo. La mancata disponibilità di fondi di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione, potendo il giudice nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata in considerazione delle ragioni ostative legate alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico, e della particolare natura del debitore pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la “carta del docente” per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando l’Amministrazione al riconoscimento del beneficio e all’accredito del bonus sulla piattaforma dedicata.
Nonostante la notifica in forma esecutiva della sentenza e il suo passaggio in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto all’adempimento. Il ricorrente ha pertanto adito il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di misure per assicurare l’esecuzione del titolo e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso, constatando il rispetto del termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del titolo per il deposito, nonché l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento delle somme dovute. Tale onere probatorio, in tema di ottemperanza, grava sulla parte debitrice, come precisato dalla giurisprudenza citata. L’assenza di prova dell’adempimento ha comportato l’accoglimento della domanda e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro il successivo termine di sessanta giorni, espletando tutte le fasi necessarie, inclusa l’allocazione della somma in bilancio. Il Collegio ha precisato che l’eventuale carenza di fondi non può impedire l’esecuzione del giudicato e che, trattandosi di dipendente pubblico, non spetta alcun compenso al commissario.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della astreinte, il Tribunale, richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, ha evidenziato la sussistenza di “altre ragioni ostative” alla sua applicazione. In particolare, ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica alla penalità di mora, in considerazione della specialità del debitore pubblico.
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Nota della Redazione
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