Estinzione del giudizio per rinuncia accettata e spese compensate (TAR Piemonte n. 795 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso notificata alle controparti costituite, seguita dall’adesione di tutte le parti intimate, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. L’accettazione della rinuncia integra un’ipotesi di definizione consensuale del rapporto processuale, che preclude l’esame del merito. Quando la rinuncia è accompagnata dalla richiesta di compensazione delle spese e tutte le controparti vi aderiscono, il giudice dichiara l’estinzione e compensa integralmente le spese di lite, senza necessità di ulteriore motivazione sul punto.

Il Fatto

Una società operante nel settore sanitario proponeva ricorso davanti al TAR Piemonte per l’annullamento della deliberazione con cui un’azienda ospedaliero-universitaria aveva approvato l’accordo e il relativo protocollo organizzativo per lo svolgimento di attività chirurgica ortopedica in elezione presso una casa di cura privata accreditata. La ricorrente chiedeva inoltre la declaratoria di inefficacia della convenzione stipulata in esito alla procedura, l’accertamento del proprio diritto a essere ammessa alla manifestazione di interesse e il risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio, la ricorrente notificava alle controparti costituite, in data 05.03.2026, atto di rinuncia al ricorso, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che la rinuncia è stata ritualmente notificata alle parti intimate costituite. L’atto contiene anche la richiesta di compensazione integrale delle spese di lite.

Tutte le controparti costituite hanno aderito alla rinuncia a spese compensate, con note depositate in giudizio in momenti successivi: la controinteressata in data 18.03.2026, l’azienda ospedaliero-universitaria in data 27.03.2026 e la Regione Piemonte in data 31.03.2026.

L’adesione di tutte le parti alla rinuncia rende superflua ogni valutazione di merito e determina la definizione del giudizio sul piano processuale. Trova così applicazione l’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., che ricollega alla rinuncia accettata da tutte le parti l’estinzione del giudizio.

Il Collegio, richiamati gli artt. 35, co. 2, lett. c, e 84 cod. proc. amm., dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per rinuncia e dispone la compensazione delle spese, conformemente alla volontà espressa da tutte le parti. Ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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