Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Calabria n. 393 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. è ammissibile quando l’amministrazione, ritualmente intimata, non abbia integralmente eseguito la pronuncia entro il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica. Il perdurante inadempimento e la mancata costituzione in giudizio, con omissione della relazione sullo stato degli adempimenti richiesta dal giudice, legittimano l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, trattandosi di disposizione esportabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Con sentenza n. 487 del 7 giugno 2023, passata in giudicato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere al ricorrente l’integrale anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo, con collocamento nella fascia stipendiale corrispondente, e a corrispondere le differenze retributive quantificate in € 26.593,68, oltre interessi, con rifusione delle spese di lite.
L’amministrazione, con la busta paga di ottobre 2023, aveva liquidato un importo inferiore, pari a € 19.073,99. Nonostante la richiesta di pagamento del 15 ottobre 2023, il ricorrente lamentava la parziale inerzia della pubblica amministrazione, che non aveva adeguato il minimo tabellare, né operato il passaggio di fascia stipendiale e il corretto inquadramento come docente. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio e non ha depositato la relazione sullo stato degli adempimenti richiesta con l’ordinanza collegiale interlocutoria del 27 novembre 2025, n. 1995. Questo dato assume rilievo centrale ai fini della decisione, perché priva il giudice di ogni elemento utile a verificare l’avvenuta esecuzione.
Il Tribunale accerta che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm..
Ne deriva l’ordine al Ministero di eseguire, anche per la parte mancante, la sentenza n. 487/2023, secondo le prescrizioni in essa contenute, dando conto delle valutazioni di competenza ove non pienamente satisfattive delle pretese del ricorrente, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura di parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva, con pieni poteri di valutazione in ordine all’adeguamento del minimo tabellare, al passaggio di fascia stipendiale, all’inquadramento corretto come docente e al pagamento delle differenze residue, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
Le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio applica in via analogica l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, ritenendola riferibile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.286,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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