Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per incentivo funzioni tecniche (TAR Piemonte n. 805 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo è costituito da sentenza rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificata all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale, ed è infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’omissione dell’ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è dovuta dagli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016, oltre interessi legali e rivalutazione. Il titolo era munito di formula esecutiva e notificato in pari data all’amministrazione.

Il Ministero si è costituito, dando atto della pendenza del procedimento di erogazione delle somme. Alla camera di consiglio il ricorrente ha insistito per l’accoglimento, rappresentando il mancato pagamento; il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava alcuna contestazione in ordine all’omissione dell’ottemperanza da parte dell’amministrazione.

Su queste basi il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. Al Commissario spetta un compenso forfettario da liquidare con separato decreto, a carico dell’amministrazione resistente.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del Commissario.

Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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