Ottemperanza: irricevibile il ricorso depositato oltre il termine perentorio di quindici giorni (TAR Abruzzo n. 352 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è assoggettato al rito camerale, con la conseguente applicazione del termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso, decorrente dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Il deposito del ricorso oltre tale termine rende il ricorso irricevibile, con conseguente preclusione dell’esame del merito, pur a fronte di un titolo astrattamente idoneo a fondare l’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Un consulente tecnico d’ufficio adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo chiedendo l’ottemperanza del decreto di liquidazione dei compensi professionali, emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano, che aveva posto l’onere del pagamento a carico del Comune intimato. Il ricorrente lamentava l’inerzia dell’Amministrazione comunale, che non aveva provveduto al pagamento delle somme liquidate. Il Comune di Trasacco non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato notificato in data 19 novembre 2025, mentre il deposito era avvenuto solo in data 11 dicembre 2025. Ha quindi richiamato la disciplina del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza, evidenziando come l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. imponga il rispetto del termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione per il deposito del ricorso.
La tardività del deposito, ha precisato il Tribunale, comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso, trattandosi di un termine perentorio la cui inosservanza preclude ogni esame nel merito della domanda.
La circostanza che il titolo posto a fondamento dell’azione fosse astrattamente idoneo a sostenere la pretesa azionata non ha assunto rilievo alcuno, attesa la natura processuale della pronuncia adottata. Il Tribunale ha, infine, dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, e ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Nota della Redazione
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