Estinzione del giudizio per rinuncia dopo riesame ex art. 56 (TAR Lazio n. 8247 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando, a seguito dell’adozione di un provvedimento che sostituisce integralmente quello originariamente impugnato, venga meno l’interesse alla definizione della controversia. Il rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 non preclude la declaratoria di estinzione, costituendo l’esito del procedimento di secondo grado un atto autonomamente satisfattivo dell’originaria pretesa azionata. In tali evenienze, la compensazione delle spese di lite è giustificata dalle sopravvenienze che hanno determinato la scelta processuale della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato innanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui il GSE aveva comunicato la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), nonché il recupero delle somme già erogate, con riferimento a specifiche richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici. L’atto introduttivo era stato successivamente integrato con motivi aggiunti, avverso il provvedimento del 17 marzo 2020 con cui il Gestore aveva richiesto la restituzione di 2.022 TEE per un importo complessivo superiore a 361.000 euro.
Nel corso del giudizio, la società presentava istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, poi rigettata dal GSE con un provvedimento che sostituiva in toto l’atto impugnato con il ricorso introduttivo. A seguito di tale esito, la ricorrente notificava ritualmente atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, depositandolo in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. e del successivo deposito in giudizio dell’atto medesimo. Ha rilevato come la società avesse fondato la propria scelta processuale sull’intervenuto rigetto dell’istanza di riesame da parte del GSE, con un provvedimento che, sostituendo integralmente quello impugnato, aveva determinato il venir meno dell’interesse alla definizione della causa.
La circostanza che il riesame si fosse concluso con un esito negativo per la ricorrente non ha indotto il Tribunale a ritenere non satisfattiva la sopravvenienza: ciò che rileva, ai fini della declaratoria di estinzione, è che l’atto impugnato non fosse più l’unico riferimento del rapporto controverso, essendo stato sostituito da un provvedimento successivo che ne ha assorbito gli effetti. L’elisione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio costituisce pertanto presupposto sufficiente per la dichiarazione di estinzione per rinuncia.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione, in ragione delle sopravvenienze che avevano indotto la società a rinunciare al giudizio. La decisione conclusiva ha quindi dichiarato estinto il processo, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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