Estinzione del giudizio contabile per pagamento della somma fissata (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 69 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, l’accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. e l’integrale versamento della somma determinata dal decreto di ammissione, nel termine perentorio ivi fissato, producono l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Il Collegio, accertato il tempestivo e regolare pagamento sulla base della documentazione depositata, dichiara l’estinzione senza alcun accertamento sul merito della pretesa risarcitoria. La definizione anticipata non esonera i convenuti dal pagamento delle spese di giudizio, liquidate secondo la regola della soccombenza.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio due convenuti, già dipendenti di un ente locale, chiedendo la loro condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale per complessivi euro 9.488,44 in favore del Comune e, per uno solo di essi, del danno all’immagine per euro 5.000,00.

I difensori dei convenuti, con la comparsa di risposta depositata il 28 febbraio 2024, hanno formulato in via preliminare istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato, offrendo in pagamento la somma complessiva di euro 6.000,00. La Procura attrice ha reso parere favorevole, escludendo l’operatività della preclusione di cui al quarto comma dell’art. 130 c.g.c. rispetto ad ambedue le voci di danno e valorizzando la funzione di deflazione della giurisdizione contabile.

La Motivazione della Corte

Con decreto n. 2/2024, ad esito della camera di consiglio del 20 marzo 2024, la Sezione ha accolto la richiesta e ha determinato la somma dovuta in euro 6.000,00, assegnando il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione per il versamento.

I convenuti hanno eseguito il pagamento mediante versamento presso la Tesoreria del Comune, depositando la relativa documentazione contabile. Il Collegio ha quindi preso atto dell’avvenuto deposito della prova del pagamento effettuato nei termini fissati dal decreto.

La decisione si fonda su un accertamento di carattere essenzialmente documentale: una volta verificata la tempestività e la regolarità del versamento, la definizione del giudizio consegue automaticamente, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.

Il giudizio n. 46177 è pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., senza che il Collegio esamini la fondatezza della pretesa attorea né la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

Sul piano delle conseguenze accessorie, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, quantificate in euro 109,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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