Imposta di soggiorno non riversata: giurisdizione contabile e responsabilità del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 67 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti del gestore di struttura ricettiva che omette di riversare al Comune l’imposta di soggiorno. Poiché i regolamenti comunali affidano al gestore attività obbligatorie e funzionali alla potestà impositiva dell’ente locale, tra il gestore e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, distinto da quello tributario, sebbene a esso funzionalizzato. La qualificazione del gestore quale responsabile dell’imposta, operata dall’art. 180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, non esclude la giurisdizione erariale. Il gestore riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione. Tra persona giuridica e legale rappresentante opera un regime di solidarietà passiva in forza del rapporto di immedesimazione organica.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società che gestiva tre strutture ricettive e il suo legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno per il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno incassata tra il 2020 e il 2022.
L’importo non riversato, quantificato in 17.032,16 euro, era stato accertato dal Comune mediante i dati trasmessi dal gestore al Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 109, comma 3, del R.D. n. 773/1931, in assenza delle prescritte dichiarazioni trimestrali. I convenuti, destinatari dell’invito a dedurre, non hanno depositato difese né si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accertato la regolarità delle notifiche e dichiarato la contumacia dei convenuti. Nel merito della giurisdizione, la Sezione ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui la giurisdizione contabile sussiste anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell’imposta. Nello stesso senso la posizione delle Sezioni d’appello della Corte.
La Corte ha fondato il proprio ragionamento sulla Sezioni Unite n. 19654/2018, secondo cui i regolamenti comunali affidano al gestore attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, instaurando tra il gestore e il Comune un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, avulso da quello tributario sebbene a esso necessariamente funzionalizzato.
Nel merito, la domanda è stata accolta. I convenuti hanno omesso di dichiarare prima e di riversare poi le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, riscosse dalle strutture ricettizie per un importo complessivo di 17.032,16 euro. Contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria del riversamento contestato.
Il Collegio ha poi verificato la quantificazione del danno, ritenendola corretta perché basata solo sull’imposta non riversata, con esclusione di interessi e sanzioni. La determinazione, in assenza delle dichiarazioni trimestrali, era stata effettuata sui pernottamenti, che includono anche eventuali pernottamenti esenti; i convenuti, rimasti contumaci, non ne hanno però fornito la prova, pur essendo l’esenzione subordinata, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento comunale, alla consegna di apposita documentazione.
La Corte ha infine affermato la responsabilità solidale della società e del legale rappresentante per il dolo, ravvisato nell’intenzionalità della violazione dell’obbligo di riversamento, condannandoli al pagamento della somma, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, e alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.