L’ordinanza contingibile e urgente non può imporre unilateralmente il corrispettivo del servizio (TAR Lombardia n. 3196 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 presuppone una situazione di eccezionale necessità che impone di provvedere con immediatezza a fronte di eventi imprevedibili, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari. Tale potere non può essere esercitato per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti né per definire in via autoritativa il corrispettivo dovuto al gestore del servizio: il profilo economico del rapporto resta estraneo ai presupposti di contingibilità e urgenza e la prosecuzione del servizio va bilanciata con il diritto del privato al giusto compenso.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui il Sindaco ha disposto la prosecuzione della gestione del servizio di selezione, trattamento e valorizzazione della frazione contenuta nel sacco multileggero proveniente dalla raccolta differenziata, dal 1° aprile al 30 giugno 2026, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006.
La ricorrente ha dedotto la violazione dei presupposti di contingibilità ed urgenza, l’elusione dei limiti della proroga tecnica e la lesione dei principi di buon andamento, proporzionalità e concorrenza. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e la causa è stata trattenuta per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto i primi due motivi di ricorso. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2395 del 2024, ha precisato che l’ordinanza contingibile e urgente costituisce esercizio di un potere eccezionale, legittimo solo al ricorrere di una situazione di urgenza immediata, tale da rendere non rinviabile l’intervento, e di contingibilità, ossia di eccezionalità e imprevedibilità dell’evento che non può essere fronteggiato con gli strumenti ordinari. Ne deriva l’illegittimità delle ordinanze adottate per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti. Nel caso di specie, la mera prosecuzione di un servizio già in essere non integra i presupposti richiesti dalla norma.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto illegittima l’ordinanza sindacale che, come quella impugnata, determini unilateralmente il corrispettivo spettante al privato per l’esecuzione della prestazione. In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche il TAR Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – n. 437 del 2019, lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente consente all’ente di imporre al privato la prosecuzione del servizio nonostante la scadenza del contratto, ma non di imporre un prezzo, tanto meno rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi sia contesa tra le parti.
La Corte ha osservato che, diversamente opinando, si sacrificherebbe la libera iniziativa economica privata a beneficio dell’esclusivo interesse dell’amministrazione al risparmio di spesa, in violazione dell’art. 41 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6624 del 2002 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1969 del 2011). Il necessario bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche di prosecuzione del servizio e il diritto del privato al giusto compenso impone il rispetto del principio di proporzionalità, di matrice comunitaria, richiamato dall’art. 1 della legge n. 241/1990 e dal principio di ragionevolezza di cui all’art. 97 Cost.
La domanda di annullamento è stata pertanto accolta, con annullamento dell’ordinanza impugnata e condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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