Notifica PEC da parte non abilitata è inesistente e ricorso inammissibile (TAR Sicilia n. 179 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti del processo amministrativo è disciplinata dal codice di procedura civile e può essere eseguita solo da soggetti abilitati, ossia l’ufficiale giudiziario e l’avvocato nei casi e nei modi di legge. L’invio del ricorso a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte, in violazione della disciplina sulle notificazioni, non integra una notificazione nulla ma una notificazione inesistente, perché priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. A tale vizio non si applica la sanatoria mediante rinnovazione prevista per la notifica nulla, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile, senza possibilità di rimedio, anche quando la controparte si sia comunque costituita in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle entrate l’accesso a una serie di documenti, per la prima volta richiesti il 26 novembre 2024. Non ottenendo riscontro, ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per l’accesso agli atti, agendo in difesa personale.
Alla camera di consiglio, previo avviso sulla possibile inammissibilità per inesistenza della notifica, la causa è stata trattenuta in decisione. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha depositato una schermata di avvenuta consegna di un messaggio PEC inviato il 23 ottobre 2025 all’intimata amministrazione, con cui ha semplicemente comunicato di aver presentato il ricorso presso il TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla disciplina delle notificazioni nel processo amministrativo. L’art. 39, c. 2, c.p.a. richiama il codice di procedura civile e le leggi speciali sulla notificazione degli atti giudiziari civili. Di norma le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte (art. 137, c. 1, c.p.c.); altro soggetto abilitato è l’avvocato, nel rispetto di casi e modi di legge (art. 137, c. 6, c.p.c.). La limitazione dei soggetti abilitati è correlata all’esigenza di certezza funzionale alla corretta instaurazione del rapporto processuale, presidiata dagli artt. 24 e 111 Cost.
La facoltà di difesa personale nel giudizio di primo grado sull’accesso agli atti (art. 23 c.p.a.) non esime la parte dalla doverosa applicazione della legge processuale. Anche la notificazione a mezzo PEC può essere svolta solo dall’ufficiale giudiziario (art. 149-bis c.p.c.) o dall’avvocato (art. 3-bis l. n. 53/1994), con obbligo di redigere la relazione di notificazione. La notifica a mezzo PEC si distingue dall’invio di una PEC ordinaria per tre elementi: il mittente, la presenza della relazione di notificazione e l’iscrizione dell’indirizzo del destinatario in pubblici elenchi.
Richiamando le Sezioni Unite n. 15962/2018 e Cass. civ. sez. VI n. 23903, il Collegio qualifica come notificazione inesistente l’attività che si concreta nella trasmissione di un atto giudiziario priva degli elementi costitutivi essenziali. Manca, in particolare, l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato della possibilità giuridica di compierla.
Da qui la distinzione rispetto alla notifica nulla, che — pur violando talune disposizioni in materia — non è del tutto avulsa dalla fattispecie. Solo la notifica nulla ammette la rinnovazione (art. 44, c. 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sent. n. 148/2021 della Corte costituzionale); la sanatoria non si estende alla notificazione inesistente. L’orientamento è confermato da Cons. St. sez. II n. 492/2022 e da C.g.a.r.s. n. 949/2022, che lo applica anche quando il destinatario si sia costituito in giudizio.
Nel caso concreto, l’invio del 23 ottobre 2025 si sostanzia in una mera comunicazione di avvenuta presentazione del ricorso, non riconducibile alle previsioni di legge sulla notifica. Esso costituisce notificazione inesistente. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria; non si provvede sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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