Supplire d’ufficio alle lacune istruttorie ex art. 507 c.p.p (Cass. pen. Sez. VI n. 10103 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 507, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere-dovere di disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova quando risulti “assolutamente necessario”. Tale necessità ricorre quando, dall’istruttoria espletata, emergano elementi – quali annotazioni di polizia giudiziaria – dai quali si evincano circostanze decisive per la decisione e la cui acquisizione sia possibile. Il giudice non può fondare un’assoluzione sulla mera mancanza di un atto processuale (quale il provvedimento applicativo della misura) se ha il potere di ordinarne l’acquisizione. La motivazione che, pur ammettendo la veridicità di un’annotazione di polizia giudiziaria, non ne tragga le dovute conseguenze è solo apparente e, come tale, viziata.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa assolveva l’imputato dal reato di evasione (art. 385 cod. pen.), contestato per essersi allontanato dalla propria abitazione, ove era sottoposto agli arresti domiciliari, essendo stato sorpreso nei pressi di un bar. Il giudice di merito fondava l’assoluzione sulla mancata produzione, nel fascicolo del Pubblico ministero, del provvedimento applicativo della misura precautelare, ritenendo non provata l’esistenza di un formale atto applicativo. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo l’errata applicazione dell’art. 507 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, trattandosi di reato per cui è prevista la citazione diretta e, quindi, di sentenza non appellabile.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza del Procuratore generale. Richiamando il disposto dell’art. 507, comma 1, cod. proc. pen., la Corte ha evidenziato come, terminata l’acquisizione delle prove, il giudice possa disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova qualora ciò risulti “assolutamente necessario”.
Tale requisito, ad avviso della Corte, ricorreva nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, aveva dato atto dell’esistenza di annotazioni di polizia giudiziaria, pur non acquisite al fascicolo, dalle quali emergevano le circostanze della condotta dell’imputato e la cui veridicità non era stata posta in dubbio. In presenza di tali elementi, il giudice di merito aveva il potere-dovere di disporre l’integrazione della piattaforma probatoria, facendo convergere ogni elemento necessario per una decisione basata sulla ricostruzione più completa e oggettiva possibile dei fatti.
La mancata attivazione di tale potere ha comportato un vizio di motivazione, che la Corte ha qualificato come solo apparente, in quanto il giudice, da un lato, ha escluso dubbi sulla veridicità dell’annotazione di polizia giudiziaria e, dall’altro, ne ha tratto conseguenze logicamente incompatibili. La Corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione soggettiva per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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