Estinzione della prescrizione e giudicato progressivo nel giudizio di rinvio (Cass. pen., Sez. II, n. 7538/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di Cassazione annulla parzialmente la sentenza e rimette al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, si forma il giudicato progressivo sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato. La definitività di tali parti della decisione impedisce al giudice del rinvio di applicare le cause estintive del reato sopravvenute all’annullamento parziale, ivi compresa la prescrizione. Il motivo di ricorso che riproponga la questione dell’estinzione è manifestamente infondato e, se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, è altresì generico e aspecifico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, decidendo in sede di secondo rinvio dopo l’annullamento parziale disposto dalla Corte di Cassazione, riconosceva l’ipotesi lieve del reato di ricettazione e rideterminava la pena nei confronti dell’imputato.
Avverso la sentenza della corte territoriale, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, risalente a fatti del 2006, e la non punibilità del fatto per la sua particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi e la loro genericità per aspecificità.
Quanto al primo motivo, concernente la prescrizione, la Corte ha richiamato il principio, enunciato dalla corte territoriale e ritenuto risalente, stabile e chiaro, secondo cui, qualora il giudice di rinvio sia investito esclusivamente della determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull’accertamento del reato e sulla responsabilità impedisce l’applicazione delle cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale. A sostegno di tale principio, la Corte ha citato le Sezioni Unite n. 4904 del 26/03/1997, nonché successive e conformi pronunce, da ultimo la Sez. VI, n. 21291 del 14/02/2025.
Inoltre, la Corte ha osservato che il calcolo dei termini di prescrizione, formulato dalla corte d’appello e non specificamente contestato, doveva ritenersi corretto, non essendovi necessità di aggiungere chiarimenti.
In relazione al secondo motivo, concernente la particolare tenuità del fatto, la Corte ne ha rilevato la genericità e l’aspecificità, in quanto il ricorrente non si era confrontato con la sentenza impugnata. La corte territoriale aveva infatti escluso il beneficio non solo per le concrete modalità del fatto, ma anche per l’assenza del presupposto della non abitualità del comportamento, essendo l’imputato gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio. Il motivo di ricorso, avendo attinto una sola delle due argomentazioni, tra loro indipendenti e ciascuna autosufficiente, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, in conformità al principio affermato dalla Sez. III, n. 2754 del 2018.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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