Falsa timbratura del badge e responsabilità contabile: dolo e danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 392 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante cessione del badge marcatempo a terzi risponde del danno da assenteismo, pari alla retribuzione corrisposta per le prestazioni non rese, e del danno da disservizio, nei limiti delle spese effettivamente provate. La condotta integra gli estremi dell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che obbliga al risarcimento del danno patrimoniale a prescindere dall’esito del giudizio penale. L’elemento soggettivo è il dolo, desumibile dall’intenzionalità e dalla consapevolezza dell’illiceità. In tema di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, il doloso occultamento del danno sposta il dies a quo alla sua effettiva scoperta, coincidente con la chiusura delle indagini penali e l’adozione del decreto di citazione a giudizio. La pendenza del processo penale per gli stessi fatti materiali non integra la pregiudizialità richiesta dall’art. 106 c.g.c., stante l’autonomia del giudizio contabile.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha citato in giudizio un collaboratore professionale sanitario infermiere, dipendente della struttura sanitaria pubblica, per il danno da assenteismo e da disservizio arrecato mediante falsa attestazione della propria presenza in servizio in 21 episodi, compiuti tra il 20 dicembre 2018 e il 19 luglio 2019 cedendo il badge per la timbratura ad altri dipendenti.
L’azione traeva origine dall’acquisizione di articoli di stampa, dalla denuncia di dirigenti amministrativi dell’Ente e dagli atti del procedimento penale, nel cui ambito i Carabinieri avevano svolto attività di videosorveglianza, geolocalizzazione e riscontri sui tabulati. La Procura ha quantificato il danno da assenteismo in euro 2.387,92 e quello da disservizio in euro 3.754,86, chiedendo la condanna complessiva di euro 6.142,78. Il convenuto ha eccepito la sospensione per pregiudizialità penale, la prescrizione e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto la richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c. perché la previa definizione di altra controversia deve costituire antecedente necessario e vincolante con efficacia di giudicato. Il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale anche quando investe il medesimo fatto materiale, poiché diversi sono i beni giuridici tutelati e il giudice contabile può trarre dalle risultanze penali autonomi apprezzamenti.
È stata parimenti respinta l’eccezione di prescrizione. La Corte ha applicato l’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, secondo cui il termine quinquennale decorre dal fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Nella specie, la condotta penalmente rilevante di falsa attestazione integra il doloso occultamento, e la scoperta va collocata alla chiusura delle indagini con il decreto di citazione emesso il 26 febbraio 2024. Irrilevante la denuncia del 12 giugno 2018, riferita a soggetti diversi dal convenuto.
Nel merito la Corte ha confermato la sussistenza del rapporto di servizio e della condotta antigiuridica, richiamando gli artt. 55-quinquies e 55-quater, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. Le immagini di videosorveglianza provano che il badge è stato usato da terzi. L’unico controllo oggettivo dell’orario è il dispositivo marcatempo, non essendovi tornelli. A fronte di ciò, le difese sull’uso familiare del badge e sulla commistione negli spogliatoi sono state giudicate irrilevanti e inverosimili, così come le timbrature della mensa, i tabulati validati e la dichiarazione della coordinatrice.
Sussiste il dolo e il danno da assenteismo, quantificato in euro 2.387,92. Quanto al danno da disservizio, la Corte ha riconosciuto la quota delle spese legali, ma ha escluso la seconda voce per difetto di prova sui servizi aggiuntivi e sui disservizi sanitari, liquidando equitativamente euro 1.000,00. La condanna complessiva è di euro 3.387,92, oltre interessi legali, con spese di giustizia a carico del soccombente ex art. 31, comma 5, c.g.c.
Nota della Redazione
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