Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 15 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile, il ricorrente ha l’onere di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c.. La violazione di tale onere, non sanata dalla parte, integra una ipotesi di estinzione del processo per inattività, dichiarabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 111 c.g.c.. La rinuncia al ricorso manifestata dal difensore, senza la formale notifica degli atti introduttivi, conferma la mancata instaurazione del contraddittorio e la definizione del giudizio in rito. Resta ferma la regola della non liquidazione delle spese in favore delle parti non costituite.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente in quiescenza, proponeva ricorso davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto a vedersi computati, ai fini della base contributiva e del calcolo della pensione, gli emolumenti derivanti dalla progressione di carriera maturata durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015. Domandava, di conseguenza, la riliquidazione del trattamento pensionistico, con pagamento dei maggiori ratei, rivalutazione e interessi.

Il Ministero dell’Interno e l’INPS non si costituivano in giudizio. Con nota successiva, il difensore del ricorrente rappresentava di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarando di voler rinunciare al ricorso. All’esito dell’udienza la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta anzitutto la verifica delle condizioni di procedibilità del ricorso, rilevando che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., che impone il deposito, presso la segreteria della sezione, delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno precedente la data di udienza.

Tale previsione, inserita nel codice di giustizia contabile, assolve a una funzione essenziale di garanzia del contraddittorio e di regolare instaurazione del giudizio. Il deposito delle prove di notifica, entro il termine perentorio, non è un adempimento meramente formale ma rappresenta il presupposto per la prosecuzione del processo.

Nel caso di specie, la stessa difesa ha riconosciuto di non aver notificato il ricorso né il decreto di fissazione, dichiarando di rinunciare al giudizio. La conseguenza è la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., che disciplina l’ipotesi di inattività della parte e la definizione del giudizio senza pronuncia sul merito.

Sul versante delle spese, la Corte dichiara che nulla è dovuto, non essendosi le parti intimate costituite in giudizio e non essendo ravvisabili i presupposti per la liquidazione di alcun importo.

La pronuncia definisce così il ricorso in rito, lasciando impregiudicata ogni futura azione della parte, che potrà riproporre la domanda nel rispetto degli oneri processuali richiesti dal codice di giustizia contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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