Giudizio di meritevolezza per la cittadinanza e condotte non seguite da condanna (TAR Lazio n. 14747 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di meritevolezza richiesto per la concessione della cittadinanza italiana è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa e si pone su un piano autonomo e distinto rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’Amministrazione può valutare sfavorevolmente fatti storici addebitati al richiedente anche quando non siano seguiti da condanna, da esercizio dell’azione penale o da sviluppi processuali, purché tali condotte siano molteplici, non isolate e rivelatrici di una scarsa aderenza ai valori della comunità nazionale. Il rigore probatorio è diverso: in sede penale occorre il riscontro oltre ogni ragionevole dubbio, mentre nel procedimento di naturalizzazione è sufficiente il fondato sospetto. L’apporto istruttorio prodotto dopo il preavviso di rigetto e a istruttoria conclusa non inficia la legittimità del diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero regolarmente soggiornante, ha presentato in data 27 settembre 2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Esperita l’istruttoria, il Ministero dell’interno ha respinto la domanda con decreto del 27 luglio 2022, notificato il 9 settembre 2022, rilevando a carico dell’interessato una notizia di reato per art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, una notizia di reato per art. 334 cod. pen. e una violazione amministrativa per guida senza patente.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancanza di motivazione. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe ignorato le osservazioni trasmesse via pec e che da un mero deferimento all’autorità giudiziaria non può trarsi alcun indice di pericolosità per un soggetto incensurato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Preliminarmente ha osservato che il diniego giunge a valle di una compiuta attività istruttoria, condotta nel rispetto del contraddittorio: il preavviso di rigetto è stato comunicato il 17 maggio 2022 e il ricorrente non ha presentato osservazioni nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 10 bis legge n. 241/1990. Le quattro pec trasmesse il 21 e 28 luglio e il 2 agosto 2022 sono state considerate tardive, perché intervenute quando l’istruttoria doveva ritenersi conclusa.
Nel merito, il provvedimento è stato ritenuto supportato da un’adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. Il Collegio ha qualificato il giudizio di non meritevolezza come valutazione complessa e sintetica, nella quale i singoli precedenti non sono considerati in modo frammentario, ma apprezzati nel loro reciproco rapporto, nella periodicità e nella natura di indicatori dell’indole del richiedente.
Secondo il Collegio, l’assenza di sviluppi processuali penali non vale a elidere il disvalore delle condotte. Le valutazioni dirette all’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto in sede amministrativa, con la possibilità di apprezzare sfavorevolmente le risultanze fattuali a prescindere dagli esiti definitivi. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sulla diversità del grado probatorio — oltre ogni ragionevole dubbio in sede penale, fondato sospetto nel diniego di cittadinanza — e sulla necessità che nessuna ombra di inaffidabilità sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali.
Il Collegio ha inoltre escluso che la stabile occupazione e l’integrazione sociale del ricorrente integrino meriti speciali: si tratta di circostanze ordinarie, corrispondenti ai requisiti minimi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, e non di elementi ulteriori rispetto al percorso normale dello straniero regolarmente soggiornante. La residenza legale decennale richiesta dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 va intesa non solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo, come periodo di osservazione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.