Irripetibile l’indebito pensionistico per legittimo affidamento del percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 2 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto-dovere dell’amministrazione di procedere, in sede di conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, al recupero delle somme indebitamente erogate può essere neutralizzato dal legittimo affidamento del pensionato in buona fede. Tale affidamento si consolida con il protrarsi nel tempo dell’erogazione non contestata ed è opponibile sia in sede amministrativa che giurisdizionale. La sua sussistenza va accertata attraverso elementi oggettivi e soggettivi: il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio. Escluso il concorso doloso del percettore, l’indebito è irripetibile e le ritenute già operate vanno restituite, con interessi legali dalla domanda amministrativa o giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione dell’11.01.2021 con cui l’INPS ha avviato il recupero di somme in più corrisposte dal 01.08.2006 al 28.02.2021, per un importo complessivo di euro 31.083,23, a seguito del conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva accertata dalla Prefettura di Roma.

Il ricorrente ha dedotto la genericità della comunicazione, la prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale del credito, l’assenza di dolo del solvens con conseguente irripetibilità e la decadenza dell’Istituto dal diritto di ripetere. L’INPS si è costituito invocando l’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973, che impone il conguaglio senza discrezionalità né termine di decadenza, e ha contestato la prescrizione assumendo che il termine decorra dalla conoscenza della liquidazione definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite, che hanno superato la tesi della piena ripetibilità affermata dalla decisione SS.RR. n. 1/99/QM e il limite esterno individuato dalla sentenza SS.RR. n. 7/QM/2007 nei termini della legge n. 241/1990. La decisione n. 2/QM/2012 ha fissato il principio per cui il potere di recupero, esercitabile anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore, può essere attenuato dalla situazione di affidamento consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo.

Il fondamento dell’affidamento risiede nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati e nel rinnovato rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino. Esso va accertato secondo elementi oggettivi e soggettivi: il decorso del tempo, valutato anche con riferimento al termine di tre anni ricavabile da altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza; le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.

Nel caso di specie il pagamento è proseguito dal 01.08.2006 al 28.02.2021 senza alcuna contestazione e il trattamento definitivo è stato adottato dalla Prefettura solo l’11.01.2021. Il lungo lasso temporale e la mancanza di segnalazioni inducono a ravvisare la buona fede del percettore, che ha confidato nell’esattezza del provvedimento di liquidazione e nei criteri di calcolo applicati in sede provvisoria. Deve pertanto escludersi un concorso doloso nella rideterminazione del trattamento definitivo.

In conclusione, è dichiarata l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite, pari a complessivi euro 31.083,23, e le ritenute già operate vanno restituite in linea capitale, maggiorate di interessi legali, secondo il principio espresso dalla sentenza SS.RR. n. 33/2017. Poiché il ricorrente ha presentato istanza di autotutela il 22.02.2021, da tale data decorrono gli interessi sulle somme successivamente trattenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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