Pensione inabilità per inidoneità al servizio non sufficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 152 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 presuppone che il dipendente pubblico, cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, versi in condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito non coincide con la sola non idoneità permanente al servizio presso la pubblica amministrazione, che si riferisce alla specifica mansione svolta. L’accertamento deve verificare se il complesso nosologico abbia azzerato, alla data di riferimento, ogni residua capacità impiegabile in attività lavorativa comunque intesa, anche di ordine concettuale e in ambiente protetto. Il quadro inabilitante deve essersi già concretizzato: non è sufficiente una previsione prognostica, ancorché probabile.

Il Fatto

Una ex dipendente del M.I.U.R., insegnante a tempo indeterminato cessata dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, chiede il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. L’INPS aveva respinto l’istanza perché la Commissione Medica di Verifica di Napoli, con verbale del 7/11/2018, aveva escluso il requisito dell’assoluta e permanente inabilità al lavoro, accertando soltanto l’esistenza di infermità rilevanti ai sensi dell’art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001.

La ricorrente contesta la valutazione della CMV e la ritenuta insufficiente considerazione dell’incidenza del proprio complesso nosologico sulla capacità lavorativa, chiedendo il riconoscimento del diritto con decorrenza dalla risoluzione del rapporto, arretrati e accessori. L’INPS chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama l’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che riconosce la pensione di inabilità ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio i quali si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il legislatore ha inteso tutelare situazioni che pregiudicano in modo assoluto e permanente la possibilità di prestare attività lavorativa.

Con ordinanza istruttoria la Sezione ha acquisito il parere del Collegio Medico Legale, Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, cui ha rimesso due quesiti: la diagnosi del quadro patologico alla data del collocamento in quiescenza e la sua idoneità a integrare il requisito di legge. Il c.t.u. ha individuato una malformazione di Arnold-Chiari con siringomielia trattata chirurgicamente e residua lieve emiparesi destra, un disturbo bipolare dell’umore in fase depressiva in trattamento farmacologico e una sindrome delle apnee ostruttive di grado lieve a prevalenza posturale.

Il Collegio ha chiarito che il quadro inabilitante deve essersi già concretizzato e che la menomazione deve essere di imprevedibile durata, tale da impedire attività produttive concretamente attuabili. L’assolutezza della menomazione non implica inabilità al cento per cento, ma richiede che la validità residua sia insufficiente al proficuo esercizio di un’attività lavorativa comunque intesa. Non rileva la sola attitudine al lavoro generico.

La Sezione rileva che la ricorrente, all’epoca della verifica, presentava una condizione neurologica di tipo sfumato e una sintomatologia depressiva cronica con fasi di recrudescenza, riducenti la capacità lavorativa generica ma non azzeranti ogni residuo. Il Collegio ha osservato che la capacità residua era impiegabile in attività di ordine concettuale e in ambiente protetto. La non idoneità permanente al servizio quale insegnante, che implica un rapporto quotidiano con i discenti e una performance didattica costante, non equivale all’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La Corte condivide la conclusione del c.t.u., immune da vizi logici e sorretta da congrua motivazione, e ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato l’azzeramento di qualsivoglia capacità lavorativa alla data di riferimento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la complessità della causa e gli approfondimenti istruttori richiesti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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