Irregolarità del conto economale senza addebito in assenza di danno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 221 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, nella quale l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità delle anticipazioni. Le spese economali sono irregolari allorquando non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale, non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente o siano effettuate in carenza dei relativi presupposti. Tuttavia, l’irregolarità del conto che resti circoscritta a un ambito essenzialmente formale, in assenza di gravi inadempienze foriere di concreti danni per l’Amministrazione, non giustifica addebiti a carico dell’agente contabile, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto la gestione economale di un Comune per l’esercizio finanziario 2022, resa dall’economo. Il conto è stato depositato dall’agente contabile nei termini, mentre l’Amministrazione lo ha depositato oltre i termini previsti dall’art. 139 del c.g.c. Sul conto è stato apposto il visto del dirigente del Servizio Economico-Finanziario, ritenuto equivalente alla parifica, seguita da apposita determina di parificazione per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Il magistrato istruttore ha segnalato il superamento del limite massimo dell’anticipazione all’economo, fissato in € 20.000,00 dal regolamento di economato, a fronte di anticipazioni per € 4.950,00 e di spese rendicontate e rimborsate per € 20.303,41. Ha inoltre rilevato l’insussistenza del carattere economale di alcune voci di spesa e ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sulle irregolarità segnalate. L’agente contabile e l’Ente hanno depositato memoria e, in udienza, il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di irregolarità del conto senza addebiti.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della disciplina della resa del conto, richiamando il fondamento costituzionale dell’obbligo negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Costituzione e la giurisdizione contabile sugli agenti contabili, desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923. L’economo rientra nella nozione generale di agente contabile.
Il Collegio qualifica la gestione economale come gestione di mera cassa in regime di anticipazione, che deroga al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti. Essa è volta a fronteggiare spese minute e indifferibili per il funzionamento degli uffici, con fondi limitati messi a disposizione dell’economo, il quale risponde personalmente delle somme ricevute.
Da ciò discende il criterio di valutazione: le spese economali sono irregolari quando non previste dal regolamento o non riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente o effettuate in carenza dei presupposti. Il Collegio richiama, sul punto, la propria precedente pronuncia Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 41/2024.
Applicando tale criterio, la Sezione conferma le criticità evidenziate dal magistrato istruttore per le voci relative ai sussidi straordinari, alle quote associative e agli abbonamenti e alle tasse di circolazione dei veicoli. Tali spese, pur astrattamente contemplate dal regolamento di economato, non sono riconducibili alle minute spese di funzionamento degli uffici e sono programmabili.
Le irregolarità rilevate non integrano, tuttavia, gravi inadempienze foriere di concreti danni per il Comune. L’agente contabile e l’Ente hanno preso atto dei rilievi e adottato misure correttive. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità del conto, ma esclude addebiti a carico dell’agente contabile e compensa le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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