Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto, gli effetti della trasmissione tardiva della documentazione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 118 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e seguenti del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale giudizio è limitato alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto, mentre ogni valutazione di merito sul conto depositato è rinviata al giudizio di conto, ai sensi dell’art. 140 c.g.c. La trasmissione del conto giudiziale, ancorché avvenuta oltre il termine perentorio fissato con decreto, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio di resa del conto, quando l’adempimento sia comunque intervenuto prima della decisione.
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., chiedendo al giudice monocratico di assegnare all’agente contabile di un Comune un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo all’annualità 2019, ex art. 226 d.lgs. n. 267/2000. La Procura aveva altresì domandato l’applicazione della sanzione pecuniaria, ex art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento.
Con decreto del 15 aprile 2025, il giudice aveva fissato il termine di 90 giorni per il deposito dei conti da parte dell’agente contabile e il successivo termine di 60 giorni per la trasmissione all’amministrazione comunale. L’ente ha provveduto alla trasmissione della documentazione contabile il 26 marzo 2026 e, con decreto del 26 maggio 2026, è stata fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale, la Procura Regionale ha dato atto dell’avvenuta trasmissione della documentazione contabile e ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudice monocratico ha accolto tale richiesta, richiamando la natura giurisdizionale del giudizio di resa del conto, definito da una sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
La Corte ha precisato che il giudizio di resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e seguenti c.g.c., è funzionalmente limitato alla sola verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto. La valutazione della regolarità e del merito del conto depositato, invece, è oggetto del giudizio di conto ai sensi dell’art. 140 c.g.c., che si svolge separatamente e sarà affidato al magistrato istruttore individuato ex art. 145 c.g.c.
Il Collegio ha ritenuto che l’avvenuta trasmissione della documentazione contabile, pur tardiva rispetto ai termini fissati dal decreto del 15 aprile 2025, abbia integrato l’adempimento richiesto, rendendo venuta meno la materia del contendere. In applicazione del più recente orientamento giurisprudenziale, la Corte ha quindi disposto l’estinzione del giudizio, con nulla per le spese, trattenendo gli atti per l’esame del conto depositato da parte del magistrato relatore ai sensi dell’art. 145, secondo comma, c.g.c.
La decisione conferma che la tardività della trasmissione non preclude l’estinzione del giudizio di resa del conto, ma la verifica sostanziale della gestione contabile resta interamente devoluta al giudizio di conto, dove potranno emergere eventuali responsabilità dell’agente contabile per il periodo in esame.
Nota della Redazione
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