Estinzione della società e successione dei soci nei debiti tributari (Cass. civ. Sez. V n. 775 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, in forza di un fenomeno di tipo successorio. Ne deriva che l’atto impositivo intestato alla società estinta è validamente notificato ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore. La responsabilità dell’ex socio non è sussidiaria, ma personale: egli subentra negli stessi debiti già della società, rispondendone nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, se all’epoca limitatamente responsabile. Tale responsabilità non presuppone un atto specificamente intestato e diretto al socio.

Il Fatto

L’Ufficio di Barletta dell’Agenzia delle entrate notificava a un soggetto, in qualità di ex socio unico ed ex liquidatore di una s.r.l., un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, con cui determinava maggiori Ires, Irap ed Iva ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973. La società era cessata nel 2009 e cancellata dal registro delle imprese nello stesso anno.

Il contribuente impugnava l’atto, in proprio e quale ex socio unico ed ex liquidatore, eccependo il difetto di legittimazione passiva della società, la nullità della notificazione e l’inesistenza di uno specifico atto di contestazione. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso; la CTR della Puglia, in appello, accoglieva l’appello principale del contribuente e rigettava quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo che la responsabilità dell’ex socio presupponesse la prova della riscossione dell’attivo di liquidazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso originario proposto dal contribuente nella qualità di ex liquidatore della società estinta. Richiamando Cass. n. 16362 del 2020 e Cass. n. 32304 del 2019, si afferma che i soci subentrano nei rapporti dell’ente ex art. 110 cod. proc. civ., mentre va esclusa la legittimazione del liquidatore della società estinta. Il ricorso resta scrutinabile solo in riferimento alla posizione personale del contribuente.

Nel merito, entrambi i motivi superano l’eccezione di inammissibilità. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La Corte ricorda il costante orientamento secondo cui, dopo l’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato all’ente estinto va notificato ai soci, anche impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, in analogia con l’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Il fenomeno successorio comporta che l’obbligazione non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.

La Corte precisa che la distinzione tra soci limitatamente e illimitatamente responsabili conserva validità anche nella s.r.l. unipersonale, ferme le ipotesi di responsabilità illimitata del socio unico di cui agli artt. 2462 e 2464 cod. civ., nonché all’art. 2470 cod. civ. per la pubblicità. Il fenomeno successorio è predicabile identicamente per società di persone e di capitali, in linea con Cass. Sez. Un. n. 6070 del 2013 e Cass. Sez. Un. n. 4060 del 2010.

Erra dunque la CTR nel ritenere che l’Ufficio dovesse provare in avviso i presupposti della responsabilità sussidiaria del socio. La responsabilità dell’ex socio non è sussidiaria, ma personale, derivando dal subentro negli stessi debiti sociali. La tesi secondo cui la responsabilità presupporrebbe un atto specificamente intestato al socio non trova riscontro né nella lettera dell’art. 2495 cod. civ. né nella costruzione teorica della successione.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame, anche in relazione alle questioni di merito rimaste assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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