Tronchesi con punta acuminata sono armi improprie non assorbite nel furto aggravato (Cass. pen. Sez. I n. 20359 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di armi improprie, le tronchesi con punta acuminata e lama tagliente rientrano tra gli «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere» di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, quando appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona. Il loro porto ingiustificato non è assorbito nella circostanza aggravante della violenza sulle cose del furto: l’art. 625, secondo comma, cod. pen. non postula l’illiceità del porto dello strumento e tutela un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di mezzi volti ad agevolare la sottrazione. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa quando l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
Il Fatto
Il Tribunale di Savona, in esito a rito abbreviato, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un paio di tronchesi con punta acuminata. Riconosciuta l’ipotesi della lieve entità e concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda, ridotta a 533 euro per il rito e rateizzata in tredici rate.
Avverso la sentenza il difensore ha proposto impugnazione davanti alla Corte d’appello di Genova, articolata in quattro motivi: difetto di motivazione sulla tipologia e sull’offensività dello strumento; insussistenza degli elementi costitutivi del reato e dedotta necessità di assorbimento nel furto aggravato; subordinata richiesta di non punibilità per particolare tenuità; ulteriore subordine sul trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile e, riqualificata l’impugnazione come ricorso, ha trasmesso gli atti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, per connessione delle censure sulla qualificazione giuridica del fatto, e li ritiene complessivamente infondati. Il collegio ricostruisce la distinzione tra armi in senso proprio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, e armi improprie, che pur avendo diversa destinazione possono servire all’offesa: categoria aperta, i cui oggetti non sono elencati in dettaglio ma devono apparire chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa personale.
La sentenza impugnata – osserva la Corte – spiega in modo succinto ma corretto perché le tronchesi in questione, descritte nel capo di imputazione «con punta acuminata», siano strumento da punta o da taglio atto ad offendere: l’arnese è dotato di lama appuntita e tagliente, idonea ad arrecare offesa anche alla persona. Il ricorrente lo ha usato per esercitare violenza sulle cose e rimuovere le placche antitaccheggio degli oggetti sottratti. La motivazione non è apparente, è conforme a diritto e non manifestamente illogica.
Manifestamente infondata è poi la doglianza sul mancato assorbimento del porto del reato di furto aggravato. La Corte ribadisce il principio per cui la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. non assorbe l’illecita detenzione o il porto ingiustificato dell’arma: la circostanza non postula l’illiceità del porto ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso.
Infondato è anche il terzo motivo. Il diniego della particolare tenuità del fatto si fonda sui precedenti penali del ricorrente, che il giudice di merito ha valorizzato correttamente. La Corte conferma che la causa di esclusione della punibilità non può essere applicata qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, anche quando ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.
L’ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, prospetta questioni non consentite in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.: è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, ove questa non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Nella specie il Tribunale ha applicato la sola ammenda, in misura base inferiore alla media edittale, con conseguente esclusione dell’obbligo di motivazione analitica. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti