Il tempo silente non vale per la revoca della misura cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 16179 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame, nell’ambito del giudizio di impugnazione avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. in materia di revoca o sostituzione delle misure cautelari, non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni che legittimarono l’adozione della misura, ma deve limitarsi al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad escludere le esigenze cautelari. Il tempo trascorso dalla commissione del reato (c.d. “tempo silente”) va valutato, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dal giudice che emette l’ordinanza genetica; ai fini della revoca o sostituzione, invece, rileva solo il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, qualificabile come fatto sopravvenuto solo se accompagnato da ulteriori elementi sintomatici della attenuazione delle originarie esigenze. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia valutato la non significatività del tempo decorso, con motivazione logica e priva di aporie, è inammissibile.

Il Fatto

L’indagato era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita dal Tribunale di Verona con l’obbligo di dimora e la permanenza notturna, per i reati di associazione per delinquere, tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e riciclaggio.

Avverso il rigetto dell’appello dal Tribunale di Venezia, il difensore ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea valutazione del tempo trascorso e la mancata considerazione degli elementi allegati a sostegno della revoca.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il costante orientamento di legittimità. Il Tribunale del riesame non ha un potere di rivalutazione piena delle condizioni originarie, ma deve verificare la correttezza e la congruità della motivazione con cui il giudice di merito ha escluso la rilevanza dei fatti nuovi dedotti.

Il principio ribadito è che il c.d. “tempo silente” – quello trascorso dalla commissione del reato – è un elemento di valutazione riservato al momento genetico della misura, ex art. 292 cod. proc. pen.; ai fini della revoca o sostituzione, invece, rileva esclusivamente il tempo decorso dall’applicazione della misura, che però non è di per sé solo sufficiente, dovendo emergere come fatto sintomatico del venir meno delle esigenze cautelari.

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale aveva resistito alle censure, avendo correttamente valorizzato la portata della condanna in primo grado e la gravità delle condotte, elementi che, pur a fronte delle diverse iniziali contestazioni, deponevano per la persistenza della pericolosità e la non significatività del tempo trascorso.

La Corte ha infine ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con le argomentazioni del giudice di merito, limitandosi a proporne una lettura alternativa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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