L’apposizione della formula «visto, si rigetta» integra mancanza assoluta di motivazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 19927 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ove incida sulla libertà personale del condannato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ricomprendendosi in tale nozione anche la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione. È, pertanto, illegittimo, per violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 69, comma 7, ord. pen., il provvedimento che si esaurisca nella mera statuizione di rigetto, senza alcuna esplicitazione delle ragioni del diniego e senza alcun confronto con il contenuto della richiesta.
Il Fatto
Un condannato, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, chiedeva al Magistrato di sorveglianza di Taranto l’autorizzazione a recarsi, per ragioni inerenti alla propria attività lavorativa, nella Regione Basilicata, nonché l’estensione dell’orario di rientro presso la propria residenza alle ore 22,00.
Il Magistrato di sorveglianza respingeva l’istanza, limitandosi ad apporre in calce alla richiesta la formula manoscritta «visto, si rigetta». Avverso tale provvedimento il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendone l’illegittimità per violazione di legge in relazione all’art. 111, comma 7, Cost. e all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per la carenza assoluta di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il principio per cui il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova, ove incida sulla libertà personale del condannato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025). Tale nozione di violazione di legge ricomprende anche la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione, quale requisito imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per la magistratura di sorveglianza, dall’art. 69, comma 7, ord. pen. (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003).
Nel caso di specie, la richiesta del condannato di recarsi nella Regione Basilicata, con correlata istanza di ampliamento dell’orario di rientro, era fondata su ragioni di lavoro; le medesime ragioni che, secondo quanto dedotto nel ricorso, avevano già giustificato analoghe autorizzazioni per spostamenti in altre regioni limitrofe a quella di residenza.
A fronte di tali elementi, il Magistrato di sorveglianza si è limitato ad apporre la formula «visto, si rigetta», senza alcuna esplicitazione delle ragioni del diniego e senza alcun confronto con il contenuto della richiesta. La Corte ha pertanto ritenuto il provvedimento impugnato affetto da violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione, poiché la decisione si esaurisce in una mera statuizione di rigetto, del tutto inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e, dunque, riconducibile al paradigma della motivazione mancante.
La Corte ha, quindi, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Taranto.
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Nota della Redazione
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