La prospettazione di una controdenuncia infondata integra la minaccia a un inferiore (Cass. pen. Sez. I n. 29384 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di minaccia a un inferiore, previsto dall’art. 196, comma 1, cod. pen. mil. di pace, la condotta del militare che, al fine di indurre il destinatario a ritirare una relazione di servizio dalla quale sia derivato o possa derivare un procedimento penale o disciplinare, prospetti minacciosamente la presentazione di una controdenuncia penale palesemente infondata, ma ostentatamente sostenuta, rappresentando che l’instaurazione del relativo procedimento precluderebbe la progressione nella carriera militare e la partecipazione a un concorso per il reclutamento nelle Forze armate, atteso il disposto dell’art. 635, lett. g-bis, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. La minaccia di adire le vie legali, pur avendo esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del reato quando sia formulata non per esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia.
Il Fatto
La Corte militare di appello di Roma aveva respinto il gravame proposto nell’interesse di un Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano, confermando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale militare di Roma per il reato di minaccia a un inferiore in danno di una soldata dello stesso reparto, commesso nel 2022.
Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge in relazione agli artt. 603 cod. proc. pen. e 196, comma 1, cod. pen. mil. di pace, con vizio di motivazione, e la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto. La difesa contestava la valutazione delle prove dichiarative, il diniego di rinnovazione dell’istruttoria e la qualificazione della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi reiteravano quelli già formulati con l’atto di appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi prospettati in appello limitandosi a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 2019).
Nel merito delle doglianze sull’attendibilità delle fonti di prova, i giudici di legittimità hanno osservato che la difesa non si è confrontata con gli ulteriori elementi istruttori valorizzati nella sentenza, che riscontravano il racconto della persona offesa e che la stessa pronuncia di appello ha offerto spiegazione esaustiva delle asserite discrasie. Il giudizio sulla credibilità e sulla scelta tra divergenti versioni dei fatti è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 2017).
Quanto al diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte ha ricordato che l’istituto di cui all’art. 603 cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. Un. n. 12602 del 2016). Il rigetto si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 2021).
Passando alla qualificazione del fatto, la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione nel reato di minaccia a un inferiore. La frase rivolta alla soldata è stata valutata come prospettazione di un male ingiusto, consistente in una controdenuncia palesemente infondata, la cui credibilità era accresciuta dal grado e dalla funzione del ricorrente, in servizio nel settore del reclutamento e della progressione dei militari, e dal pregiudizio che l’instaurazione di un procedimento penale avrebbe arrecato alla carriera della persona offesa, atteso l’art. 635 del d.lgs. n. 66/2010. È stato richiamato, in tema di estorsione, il principio secondo cui la minaccia di adire le vie legali può integrare il reato quando sia formulata per coartare l’altrui volontà (Sez. 2, n. 36365 del 2013).
Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto, condividendo la valutazione della sentenza impugnata che aveva dato conto della gravità della condotta, delle sue modalità e dell’intensità del dolo. All’inammissibilità del ricorso sono conseguite la condanna alle spese processuali, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 196 c.p. – Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale