Motivi d’appello riproposti senza confronto: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 14039 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso motivi specifici, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.). È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i medesimi motivi proposti con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della sentenza impugnata, limitandosi a una generica doglianza di carenza o illogicità della motivazione. Tale mancato confronto priva il ricorso della sua funzione tipica e ne determina l’inammissibilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, d.lgs. n. 285/1992. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di alterazione al momento del sinistro e all’uso tautologico della dinamica dell’incidente quale prova di tale stato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, poiché i motivi proposti non superavano il vaglio di deducibilità proprio del giudizio di legittimità. I motivi, anziché confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, che aveva già replicato alle analoghe doglianze dell’appello, reiteravano le stesse critiche già avanzate avverso la pronuncia di primo grado.
Il ricorrente non aveva assolto all’onere di critica argomentata richiesto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a fondamento di ogni richiesta. La Corte ha evidenziato come il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato sia il contenuto indefettibile dell’atto di impugnazione, la cui mancanza determina l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha ribadito che la riproposizione delle medesime doglianze già respinte in appello, senza un’effettiva critica alla motivazione del giudice di secondo grado, integra un vizio non deducibile in sede di legittimità. A sostegno di tale principio ha richiamato i precedenti della giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 6, n. 8700 del 2013, Sez. 2, n. 27816 del 2019 e Sez. 3, n. 44882 del 2014.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
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Nota della Redazione
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