Riqualificazione dello spaccio in lieve entità e divieto di revisione nel merito (Cass. pen. Sez. VII n. 26514 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riqualificazione del fatto di spaccio nella fattispecie di lieve entità è inammissibile quando si sostanzia in una non consentita rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito. Il giudice di legittimità verifica la coerenza e la logicità della motivazione, non la sua condivisibilità. Il riconoscimento dell’ipotesi lieve postula una valutazione complessiva degli indici dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il cui esito negativo va motivato. Il mancato riconoscimento della lieve entità non è contraddittorio con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché le due valutazioni operano su piani distinti.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha confermato la sua condanna per varie ipotesi del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Con l’unico motivo chiede la riqualificazione dei fatti sotto la specie del comma 5 della medesima disposizione.
La difesa deposita successiva memoria con cui sollecita la riassegnazione del ricorso ad altra sezione. La questione arriva così al vaglio della settima sezione penale.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte rileva che, data l’epoca di commissione del reato, non è maturato il termine di prescrizione in applicazione del regime previsto dalla legge n. 103/2017. Il riferimento è alla Sez. Un. n. 20989 del 12/12/2024.
Nel merito, l’unico motivo è dichiarato inammissibile. La doglianza tende a provocare una rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito ed è reiterativa di argomentazioni già spese in appello. Il profilo, quindi, non è deducibile in sede di legittimità.
La Corte territoriale ha affrontato analiticamente i profili di fatto e di diritto, valorizzando con motivazione non illogica alcuni indici: il proposito di avvalersi di altri soggetti per l’attività di spaccio, la non irrisorietà dei quantitativi, la diversità delle sostanze trattate e il carattere abituale e sistematico dell’attività di cessione. Tali elementi escludono l’occasionalità della condotta.
Il percorso argomentativo dei giudici di merito è coerente con il principio dettato dalla Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, secondo cui il giudice deve svolgere ed esprimere una valutazione complessiva del caso concreto per desumere l’insussistenza degli indici della fattispecie lieve. Nel caso di specie tale valutazione risulta compiutamente e logicamente motivata.
Quanto al dedotto contrasto tra mancato riconoscimento della lieve entità e concessione delle attenuanti generiche, la Corte esclude ogni contraddittorietà, atteso il diverso ambito di operatività delle due valutazioni. Sul punto richiama la Sez. III n. 4071 del 17/11/2015.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
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Nota della Redazione
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