Sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 (Cass. pen. Sez. VII n. 26182 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione dettata dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Ne consegue che il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione delle fonti probatorie operata dai giudici di merito, quando la motivazione sia sorretta da considerazioni razionali.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la decisione con cui il Tribunale aveva condannato il ricorrente, titolare di un ruolo operativo, alla pena di anni due di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, per fatti commessi fino al 16 dicembre 2017. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la rivalutazione delle prove, la prescrizione, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.

Con memoria trasmessa prima dell’udienza, il difensore ha chiesto in via principale il rinvio del giudizio per verificare lo stato di salute dell’imputato e, in subordine, l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto la richiesta di rinvio non meritevole di accoglimento, perché formulata in termini generici e meramente esplorativi. I primi due motivi, con cui la difesa contesta in termini sostanzialmente sovrapponibili la conferma del giudizio di colpevolezza, sono stati dichiarati manifestamente infondati. Essi, infatti, prefigurano una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione dei giudici di merito. Questi ultimi hanno richiamato i doveri ricollegabili al ruolo operativo dell’imputato, che aveva ricevuto regolarmente la diffida ad adempiere da parte dell’Inps.

Il terzo motivo, con cui si eccepisce la prescrizione, è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024. Secondo tale principio, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive, cosicché per i fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi la relativa disciplina. La prescrizione matura quindi il 16 marzo 2027, come correttamente indicato nella sentenza impugnata.

Anche il quarto motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto manifestamente infondato, perché ripropositivo di un tema già trattato. In senso ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. rilevano la pluralità delle violazioni e la sottrazione all’Erario di una somma non trascurabile. Il quinto motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è anch’esso infondato, avendo la Corte di appello rimarcato il precedente penale, la reiterazione della condotta e l’importo non irrisorio delle ritenute non versate.

Rispetto a ciascun tema, la motivazione impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità, come affermato da Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020 e Sez. 6 n. 47204 del 07.10.2015. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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