Il ne bis in idem non preclude la reiterazione del sequestro (Cass. pen. Sez. 3 n. 16285 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il principio del ne bis in idem non preclude al pubblico ministero, dopo il rigetto di una richiesta di sequestro preventivo, di reiterare l’istanza introducendo elementi di novità, a condizione che scelga di non coltivare l’impugnazione avverso il primo provvedimento reiettivo. La contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari contrasta con il divieto di bis in idem, la cui verifica va effettuata con giudizio ex post, al momento in cui è assunta la seconda iniziativa cautelare. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello cautelare è proponibile solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ivi compresi i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma avanzava richiesta di sequestro preventivo di reperti archeologici nei confronti di un indagato per i reati di cui agli artt. 518-quater e 518-undecies cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza il 24 aprile 2025, ritenendo sussistenti il fumus e il periculum ma negando la possibilità di sovrapporre un nuovo vincolo su beni già sequestrati dalla magistratura bulgara. Il pubblico ministero, senza proporre appello, presentava una nuova richiesta il 28 aprile 2025, richiamando il Regolamento UE 2018/1805, rigettata il 30 aprile 2025 per analoghi motivi. Avverso quest’ultimo provvedimento il pubblico ministero proponeva appello, accolto dal Tribunale il 15 ottobre 2025, che disponeva il sequestro preventivo dei beni. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo, tra i motivi, la violazione del ne bis in idem cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha escluso la violazione del ne bis in idem, valorizzando la sequenza temporale delle richieste e dei provvedimenti. Dopo il primo rigetto, il pubblico ministero aveva scelto di non proporre appello ma di rinnovare la richiesta, introducendo una deduzione nuova fondata sul Regolamento UE 2018/1805, al fine di confutare le ragioni del giudice. Tale scelta, conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite, gli precludeva di coltivare successivamente l’impugnazione avverso il primo provvedimento, ma rendeva legittimamente praticabile l’appello avverso il secondo rigetto, non essendosi ancora formato il giudicato cautelare.
Quanto ai motivi concernenti il fumus, il periculum e le cause ostative previste dal Regolamento UE, la Corte li ha dichiarati inammissibili, trattandosi di censure volte a ottenere una rivalutazione di merito, preclusa nel giudizio di legittimità. Il sindacato della Cassazione è limitato alla violazione di legge, ricomprendendovi i vizi della motivazione solo quando l’apparato argomentativo risulti del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, avendo il Tribunale fornito una motivazione solida e articolata.
La Corte ha altresì rigettato il motivo concernente la mancata indicazione nel dispositivo dei singoli reati per i quali era stato disposto il sequestro, precisando che tale indicazione è necessaria solo quando la misura venga applicata con riferimento ad alcune ipotesi di reato o ne vengano escluse altre. Inammissibile è stato infine ritenuto il motivo sulla mancata acquisizione della documentazione difensiva, non potendo la richiesta di rinvio essere interpretata come istanza di rimessione in termini.
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Nota della Redazione
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