Resistenza a pubblico ufficiale e causa di non punibilità: obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 22405 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di appello, investita con motivi nuovi della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha l’obbligo di pronunciarsi sulla stessa, senza poterla omettere. Ove il giudice di appello abbia riconosciuto la non particolare gravità del fatto e, ciononostante, non abbia valutato la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità, la sentenza è viziata da omessa motivazione. L’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. al delitto di resistenza a pubblico ufficiale deriva dalla sentenza della Corte cost. n. 172 del 20.10.2025, depositata il 27.11.2025, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 cod. pen. Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, per nuovo giudizio sul punto.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, assolveva il ricorrente dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. limitatamente alla condotta posta in essere in danno di uno degli agenti e rideterminava la pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione, confermando nel resto il provvedimento.
Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 585, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per non avere la Corte di appello esaminato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, formulata con motivi nuovi depositati in data 12.01.2026, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 172/2025.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta al Collegio riguarda l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., una volta che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale sia divenuto destinatario di tale beneficio a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva qualificato la condotta dell’imputato come di contenuta gravità, valorizzando l’assenza di comportamenti violenti e di condotte lesive, riducendo per questo la pena. Questo giudizio, tuttavia, non è stato affiancato da alcuna analisi della richiesta difensiva ritualmente formulata.
Il Collegio ha rilevato come risulti del tutto omessa la valutazione della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., resa applicabile al delitto di resistenza per effetto della sentenza della Corte cost. n. 172 del 20.10.2025, depositata il 27.11.2025, intervenuta in epoca successiva alla scadenza dei termini per la proposizione dell’appello.
La sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 cod. pen., aprendo quindi la strada all’applicazione della causa di non punibilità ai delitti di resistenza e di violenza a pubblico ufficiale.
Da qui la conclusione di fondatezza del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, perché rivaluti la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità ritualmente invocata dall’appellante.
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Nota della Redazione
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