Estorsione aggravata, prescrizione e regime previgente alla legge Cirielli (Cass. pen. Sez. VII n. 36783 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del delitto di estorsione aggravata, quando le circostanze attenuanti siano riconosciute prevalenti sulle aggravanti contestate, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 22 e mesi 6. Ai fini del relativo calcolo deve applicarsi il regime previgente alla novella del dicembre 2005, in quanto più favorevole e riferito a un delitto commesso nel vigore delle disposizioni precedenti. Il termine decorre dalla data finale di consumazione dei fatti e va computato, ove ricorra, anche il periodo di sospensione del giudizio. Il giudice di legittimità che rilevi un errato calcolo del termine deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2023, confermava la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente per il delitto di concorso in estorsione, riconoscendo l’attenuante della collaborazione ex art. 8 L. 203/91 e le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge per l’omessa declaratoria di prescrizione. Secondo il ricorrente doveva trovare applicazione il regime previgente alle modifiche introdotte dalla legge Cirielli del dicembre 2005, avuto riguardo alla data finale di consumazione dei fatti, collocata nel 1998.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, incentrato sull’applicazione dell’art. 157 cod. pen. al reato contestato. Il passaggio decisivo riguarda la determinazione del termine massimo di prescrizione per il delitto di estorsione aggravata, una volta che le circostanze attenuanti siano state riconosciute prevalenti sulle aggravanti contestate.

In tale ipotesi, osserva la Corte, il termine massimo è pari ad anni 22 e mesi 6. Il collegio afferma la necessità di applicare il regime del codice di rito previgente la modifica introdotta nel dicembre 2005 alla cosiddetta legge Cirielli, trattandosi di delitto commesso nel vigore delle disposizioni precedenti, dal contenuto più favorevole rispetto a quelle sopravvenute.

Muovendo dalla data finale di consumazione dei fatti, indicata nel 1998, la Corte rileva che il suddetto periodo risulta decorso nel giugno 2021. Aggiungendo poi il periodo di sospensione del giudizio in primo grado, disposto dall’8 luglio al 4 novembre 2013, il termine utile si sposta al 26 ottobre 2021.

Su queste basi la Corte conclude che la prescrizione è maturata in data antecedente la sentenza di appello del 7 novembre 2023. Il calcolo operato dal giudice di secondo grado viene pertanto giudicato erroneo.

La conseguenza processuale è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di appello, intervenuta a distanza di dieci anni da quella di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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