Resistenza e lesioni durante l’atto d’ufficio: decisivo il nesso funzionale (Cass. pen. Sez. VI n. 31858/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, il controllo di legittimità verifica le ragioni giuridiche, la corretta qualificazione dei fatti e l’assenza di manifesta illogicità, senza consentire una nuova valutazione del materiale probatorio. Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ricorre quando violenza o minaccia sono consapevolmente dirette a impedire un atto d’ufficio ancora in corso; restano irrilevanti il movente e lo scopo mediato dell’agente. Le lesioni previste dall’art. 583-quater cod. pen. richiedono un nesso funzionale con l’adempimento delle funzioni. Il pericolo di reiterazione si fonda su una prognosi concreta relativa a condotta, personalità e contesto, non sull’imminenza di specifiche occasioni criminose.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava all’indagato gli arresti domiciliari con controllo elettronico per i reati previsti dagli artt. 337 e 583-quater cod. pen.. Le contestazioni nascevano dalla reazione opposta durante l’esecuzione di un provvedimento amministrativo. L’intervento mirava a verificare le condizioni dell’immobile, rimuovere rifiuti ingombranti e ripristinare il decoro dell’area. Prima dell’udienza di riesame, gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni determinavano la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale del riesame respingeva l’istanza, ritenendo l’attività degli operanti ancora in svolgimento e la violenza funzionale a impedirla. Il ricorrente sosteneva invece che l’atto fosse già concluso e che la reazione costituisse un mero sfogo. Chiedeva inoltre di ricondurre le lesioni agli artt. 582 e 585 cod. pen. e contestava il pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama anzitutto i limiti del sindacato cautelare. Il giudice di legittimità non può rivedere gli elementi materiali, lo spessore degli indizi o le condizioni soggettive dell’indagato. Può soltanto verificare la correttezza giuridica del provvedimento e l’assenza di manifesta illogicità. Il principio trova riscontro nelle Sezioni Unite n. 11 del 22 marzo 2000, nella Sez. II n. 27866 del 17 giugno 2019 e nella Sez. IV n. 18807 del 23 marzo 2017.
Il primo motivo proponeva, secondo la Corte, una diversa lettura delle risultanze fattuali. Il provvedimento amministrativo non era stato completato quando iniziarono le condotte violente e minacciose. L’azione era quindi diretta a impedire l’atto d’ufficio. Quanto all’elemento soggettivo, il dolo richiesto dall’art. 337 cod. pen. consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi all’attività del pubblico ufficiale. Non rilevano le ragioni personali della reazione.
La stessa ricostruzione rende infondata la censura relativa all’art. 583-quater cod. pen.. L’attività degli operanti era ancora in corso e la violenza veniva esercitata proprio per ostacolarla. Sussisteva dunque il nesso funzionale tra le lesioni e l’adempimento delle funzioni, necessario per applicare la fattispecie aggravata.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte precisa che il pericolo di reiterazione non richiede l’individuazione di specifiche e imminenti occasioni di ricaduta nel reato. Occorre una prognosi cautelare fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale, secondo il principio espresso dalla Sez. II n. 1122 del 2 dicembre 2025, depositata il 13 gennaio 2026. Il Tribunale aveva valorizzato l’intensità della violenza, l’assenza di autocontrollo e l’inefficacia degli ammonimenti ricevuti.
Nessuna misura meno afflittiva risultava adeguata. Le violazioni commesse subito dopo l’applicazione degli arresti domiciliari con controllo elettronico confermavano l’insufficienza del regime originario. Le censure sollecitavano quindi una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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