Leasing traslativo risolto e insinuazione al passivo: domanda completa (Cass. civ. Sez. I n. 18507 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha efficacia retroattiva, sicché per i contratti risolti anteriormente alla sua entrata in vigore resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest’ultimo dell’art. 1526 c.c. e non dell’art. 72-quater l.fall. Il concedente che, dopo la risoluzione del contratto traslativo per inadempimento dell’utilizzatore, intenda far valere in sede fallimentare il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore deve proporre, ex art. 93 l.fall., una domanda di insinuazione al passivo completa, nella quale indichi la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene ovvero, in mancanza, alleghi una stima attendibile del valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale ai sensi dell’art. 1526, comma 2, c.c. In difetto di tale specifica allegazione, in funzione di prova, la pretesa è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Una società di locazione finanziaria aveva concesso in leasing un complesso immobiliare, qualificato dai giudici di merito come leasing traslativo. Il contratto era stato risolto nel 2008 per inadempimento dell’utilizzatore, con restituzione dell’immobile; il fallimento della utilizzatrice era intervenuto nel 2012.
La concedente si era insinuata al passivo per canoni scaduti e a scadere, interessi e spese, invocando la clausola penale di cui al punto 19.1 del contratto. Il Tribunale di Bari, con decreto emesso all’esito di CTU, aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall.: da un lato aveva ritenuto tardivamente prodotte le condizioni generali contenenti la clausola penale e, dall’altro, aveva escluso il credito per difetto di certezza nell’an e nel quantum, non essendo intervenuta la ricollocazione del bene sul mercato. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la mancata applicazione analogica dell’art. 72-quater l.fall. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., alla luce del consolidato indirizzo nomofilattico richiamato (Cass. Sez. U n. 2061 del 2021 e successive conformi del 2022 e 2023), che ha superato l’orientamento invocato dalla ricorrente (Cass. n. 8980 del 2019).
Il collegio ribadisce che la legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi: per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra le due figure di leasing, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo. La ratio è quella di porre un limite all’autonomia privata, là dove essa determini arricchimenti ingiustificati del concedente, che, tra restituzione del bene, acquisizione delle rate riscosse e risarcimento del danno, conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto in caso di regolare adempimento.
Da tale premessa discende la regola centrale: il concedente che aspiri a divenire creditore concorrente ha l’onere di formulare una domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall. che offra al giudice la possibilità di apprezzare l’equità o la manifesta eccessività della penale, indicando la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene ovvero allegando una stima attendibile del valore di mercato. Senza una domanda completa, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse, perché verrebbe elusa la disciplina restitutoria dettata dalle Sezioni Unite.
Su questa base il secondo motivo è respinto. Il Tribunale aveva svolto una valutazione in fatto, non censurabile in sede di legittimità, circa il difetto di certezza del credito. E, soprattutto, la ricorrente non aveva assolto l’onere di specifica allegazione, in funzione di prova, del valore del bene: l’onere non risulta adempiuto né con la domanda originaria né con le precisazioni successive. La perizia di stima dedotta solo nella memoria non è utilizzabile, trattandosi di elemento nuovo e contrastante con le diverse allegazioni del ricorso.
Il terzo motivo, che denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. con riguardo alle risultanze della CTU, è inammissibile per totale difformità dal parametro del vizio evocato e per difetto di autosufficienza. Il quarto motivo, relativo alla ritenuta tardività delle condizioni generali, è parimenti inammissibile: presuppone un riesame delle produzioni documentali non consentito in cassazione e non prospetta il requisito della decisività. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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