Inammissibile il ricorso per cassazione privo dei motivi di appello e autosufficiente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2303 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per mancata declaratoria di nullità dell’appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di gravame formulati dalla controparte. Il principio di autosufficienza del ricorso, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori del giudice di merito: l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità della censura, sicché il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata. Ai fini della verifica della formazione del giudicato interno, la Corte non è vincolata all’interpretazione del giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali, purché il ricorrente indichi elementi e riferimenti atti a individuare il contenuto dell’atto di appello, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
La lavoratrice aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma per sentir accertare la natura subordinata della prestazione resa alle dipendenze di una società e il diritto a un più elevato inquadramento, con condanna della datrice di lavoro, anche in solido con la committente, al pagamento di differenze retributive e oneri previdenziali.
Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame della lavoratrice, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in un determinato arco temporale, con condanna della società al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive e t.f.r. Avverso tale pronuncia la società ricorre per cassazione sulla base di tre motivi; resistono entrambe le società e la lavoratrice, che deposita controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva, in via preliminare, che il primo e il secondo motivo – esaminati congiuntamente – sono inammissibili per una pluralità di ragioni. Da un lato, la scarna esposizione dei fatti di causa non integra l’“esposizione chiara ed esauriente” richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; dall’altro, la ricorrente prospetta, con riferimento al medesimo unitario discorso argomentativo, due eterogenei e incompatibili vizi cassatori: l’error in iudicando per violazione di norme di diritto e l’error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La Corte osserva che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione trova applicazione anche con riguardo ai motivi di appello dei quali si lamenti la mancata declaratoria di nullità per genericità: il ricorrente ha l’onere di riportare i motivi formulati dalla controparte nel loro impianto specifico. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti processuali, pur riconosciuto al giudice di legittimità in caso di dedotto error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità della censura, sicché il ricorrente deve specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata e i fatti processuali alla base dell’errore denunciato.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ., in tema di giudicato interno, la Corte ribadisce che il ricorso deve contenere la specifica indicazione della parte del provvedimento passato in giudicato di cui si denuncia l’errata interpretazione. Inoltre, il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza; l’appello motivato con riguardo a uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione, espandendo il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche rispetto ad aspetti non singolarmente coinvolti dal motivo di gravame.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sull’obbligo contributivo, con conseguente assenza di pregiudizio per i diritti degli eventuali litisconsorti pretermessi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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