Estratto di ruolo non impugnabile e difetto di interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 491 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo, per effetto dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, non è più autonomamente impugnabile, neppure nei procedimenti pendenti all’entrata in vigore della novella. Il contribuente è pertanto privo di interesse ad agire e il relativo difetto è rilevabile d’ufficio sino al momento della decisione. La regola trova deroga solo se il contribuente provi, nel corso del giudizio, anche mediante memoria e documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., il residuo interesse ad agire.
Il Fatto
La società contribuente, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ha impugnato l’iscrizione a ruolo straordinario relativa all’IVA del periodo di imposta 2009, oltre sanzioni e interessi, deducendo il difetto di motivazione e la nullità dell’iscrizione. La cartella di pagamento successivamente emessa è stata oggetto di separato giudizio.
La CTP ha accolto il ricorso in relazione alle sanzioni. La CTR, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha ritenuto non dovute le sanzioni ma dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, che assume ruolo pregiudiziale e assorbente. L’Ufficio deduce la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo l’inammissibilità del ricorso originario perché proposto avverso atto non autonomamente impugnabile.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo sopravvenuto. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, ha escluso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, anche per i procedimenti pendenti all’entrata in vigore della novella.
La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui il contribuente è privo di interesse ad agire e il difetto di interesse è rilevabile sino al momento della decisione. Resta salva la possibilità per il contribuente di provare nel corso del giudizio, anche con memoria e deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., il proprio residuo interesse.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha accertato che oggetto del ricorso introduttivo non era la cartella di pagamento, separatamente impugnata, bensì l’iscrizione a ruolo. La società non ha provato l’esistenza di un residuo interesse ad agire secondo la disciplina sopravvenuta. Il ricorso è pertanto accolto in relazione al secondo motivo e la sentenza è cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata successivamente alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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