Estratto di ruolo e decorrenza del termine di impugnazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 25830 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 per l’impugnazione dell’avviso di accertamento decorre anche dalla conoscenza di fatto dell’atto, giacché il procedimento notificatorio, in tutte le sue forme, è preordinato a garantire la conoscenza legale dell’atto, che rispetto a quella effettiva costituisce un minus. L’estratto di ruolo che rechi il debito tributario oggetto di causa è idoneo a integrare tale conoscenza, senza che dal suo mancato utilizzo possa discendere alcuna preclusione a carico del contribuente. Non è, pertanto, pertinente la denuncia di violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 fondata sull’erroneo presupposto che il giudice di appello abbia ravvisato un onere di impugnazione dell’estratto di ruolo.

Il Fatto

A seguito di indagini fiscali condotte nei confronti di una società, la competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate emetteva a carico del contribuente un avviso di accertamento, rettificando la dichiarazione ai fini IRPEF per l’anno 2010, contestando la percezione di proventi illeciti mediante fatture per operazioni inesistenti e irrogando le relative sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Napoli, sostenendo di averlo conosciuto solo il 27 ottobre 2016 ed eccependo l’inesistenza giuridica della notifica.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo. La CTR della Campania, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, dichiarava invece inammissibile per tardività l’originario ricorso, individuando il dies a quo nel rilascio dell’estratto di ruolo del 28 settembre 2016. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia resisteva con controricorso e l’Agente della riscossione restava intimato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, notificato il 21 settembre 2018 oltre il termine scaduto il 20 settembre 2018, decorrente dalla notifica del ricorso avvenuta l’11 luglio 2018 presso la sede centrale. La successiva notifica all’ufficio periferico non segna una nuova decorrenza, perché il procedimento notificatorio si era già perfezionato (Cass. Sez. U. n. 3116/2006, Cass. Sez. U. n. 7454/2020).

Nel merito, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, contestando che la CTR avesse affermato l’esistenza di un onere di impugnazione dell’estratto di ruolo, atto interno all’Amministrazione estraneo all’elenco tassativo degli atti obbligatoriamente impugnabili.

La Corte ritiene il ricorso inammissibile per difetto di pertinenza con il decisum. La Commissione regionale non aveva affatto ravvisato un siffatto onere: si era limitata a individuare nel rilascio dell’estratto il dies a quo del termine per impugnare l’avviso di accertamento, atteso che l’estratto recava il debito tributario oggetto di causa. Il presupposto su cui si fonda la censura è dunque erroneo.

La statuizione di appello si conforma all’indirizzo secondo cui il termine decorre anche dalla conoscenza di fatto dell’atto impugnato: il procedimento notificatorio mira a garantire la conoscenza legale, che rispetto a quella effettiva rappresenta un minus (Cass. n. 13852/2010, Cass. n. 2203/2018). La doglianza concernente l’esistenza della prova della consegna dell’estratto si risolve, invece, in un non consentito tentativo di riesame dell’apprezzamento istruttorio.

Non si provvede sulle spese, essendo l’Agente della riscossione rimasto intimato, il controricorso inammissibile e la causa non discussa in pubblica udienza. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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