Ingiunzione di pagamento e responsabile del procedimento: la violazione di legge non può celare un travisamento del fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 6201 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ingiunzione fiscale, la censura che, sotto il paradigma della violazione di legge, miri a contestare un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito — come la presenza del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nell’estratto di ruolo allegato all’atto — è inammissibile, potendo trovare ingresso solo attraverso il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Nel processo tributario, l’eccezione di prescrizione non proposta nel ricorso introduttivo è nuova, e la sua tardiva proposizione in una memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 non ne consente l’esame; la parte, a fronte del deposito di documenti non conosciuti, avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’ingiunzione di pagamento emessa per l’omesso versamento della tassa automobilistica relativa all’anno d’imposta 2012. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo confermava la decisione, escludendo la nullità dell’atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e ritenendo nuova l’eccezione di prescrizione, poiché non sollevata nel ricorso introduttivo.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 e 7 legge n. 212/2000, nonché dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omessa indicazione, nell’ingiunzione, del nominativo del responsabile dell’iscrizione a ruolo. Il giudice di legittimità ha osservato che la norma citata impone di indicare due distinti responsabili quando l’attività accertativa e riscossiva non sono unitarie. Tuttavia, nel caso di specie, la stessa Commissione regionale aveva accertato che il nominativo era indicato nell’estratto di ruolo allegato all’ingiunzione, che ne costituisce parte integrante.
La censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, era volta a contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice d’appello in ordine alla presenza o meno del nominativo nell’atto. Una simile doglianza, avendo ad oggetto un errore percettivo, avrebbe dovuto essere dedotta come travisamento del fatto ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., e non già come violazione di norme di diritto. La Corte ha pertanto dichiarato il motivo inammissibile, non potendo il vizio essere rilevato d’ufficio né il motivo riqualificato, poiché dalla sua articolazione emerge chiaramente la prospettazione di un vizio diverso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la natura nuova dell’eccezione di prescrizione. Il contribuente, nel ricorso introduttivo, aveva solo lamentato l’impossibilità di valutare l’eventuale prescrizione a causa delle mancanze dell’atto, senza sollevarla formalmente. L’eccezione era stata proposta solo con la memoria illustrativa, dopo il deposito, da parte della Regione, della documentazione sulla notifica dell’avviso di accertamento. Al riguardo, la Cassazione ha precisato che la conoscenza di nuovi documenti avrebbe legittimato la proposizione di motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, unico strumento per ampliare il thema decidendum nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione dell’atto quale domanda.
La memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 ha, infatti, natura meramente illustrativa e non può introdurre nuove eccezioni. La Corte ha, infine, dichiarato assorbito il terzo motivo, concernente la prescrizione, e ha rigettato il ricorso con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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