Pensione ciechi civili assoluti rileva limite reddito non capacità lavorativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27161 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti, di cui all’art. 7 l. n. 66/62, è prestazione assistenziale erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, rientrando nell’ambito dell’art. 38, co. 1, Cost. La sua erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 l. n. 118/71, di conversione del d.l. n. 5/71. Sono inapplicabili sia l’art. 68 l. n. 153/69, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’Inps, sia l’art. 8, co. 1-bis, d.l. n. 463/83, convertito con modificazioni nella l. n. 638/83, che consentono l’erogazione della pensione Inps in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa. Si tratta di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, co. 2, Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, cieco civile assoluto, aveva chiesto il ripristino della pensione, negata dopo il superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3124/2021, avevano respinto la domanda, ritenendo la prestazione incompatibile con il reperimento di un’occupazione lavorativa e con la connessa percezione di reddito.

Avverso la pronuncia di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 l. n. 153/69, degli artt. 6 e 8 d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/1983, dell’art. 10 r.d.l. n. 636/39 e dell’art. 12 delle preleggi, per avere la Corte territoriale ritenuto incompatibile il trattamento pensionistico con lo svolgimento di attività lavorativa. L’Inps ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha giudicato infondato il motivo, richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 24192/2013, Cass. n. 16133/2016, Cass. n. 30564/2019), che ha escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite. La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti è prestazione assistenziale erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico in capo al beneficiario.

Da tale qualificazione discende che l’erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 l. n. 118/71. La Corte ha ribadito l’inapplicabilità dell’art. 68 l. n. 153/69, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’Inps, nonché dell’art. 8, co. 1-bis, d.l. n. 463/83, che consente l’erogazione della pensione Inps in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa.

Le due disposizioni, secondo la Corte, costituiscono norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che questi subisca la perdita della pensione. Il loro fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, co. 2, Cost., che disciplina la tutela previdenziale dei lavoratori, non già nella norma costituzionale che regge l’assistenza sociale.

Pertanto il ricorso è stato respinto, essendosi la Corte d’appello conformata ai principi richiamati. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente soccombente, con liquidazione dei compensi e degli esborsi e con la maggiorazione per spese generali e accessori di legge. Il Collegio ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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