Termine semestrale equa riparazione decorre dalla definitività della sentenza presupposta (Cass. civ. Sez. II n. 5532 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole del processo presupposto decorre dal giorno in cui la sentenza che ha definito quel giudizio è divenuta definitiva. Per stabilire tale definitività si applicano le regole ordinarie sul computo dei termini di impugnazione: quello a giorni non include il dies a quo, quello a mesi si computa secondo il calendario comune. La sospensione feriale dei termini processuali va calcolata con la numerazione dei giorni, pari a trentuno, e non secondo un criterio di mese convenzionale. Ne deriva la tardività della domanda proposta oltre la scadenza così determinata.

Il Fatto

I ricorrenti hanno presentato ricorso monitorio per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 89/2001 in relazione alla durata di un processo avente ad oggetto l’impugnativa di un testamento olografo. Il Consigliere delegato ha dichiarato la tardività della domanda e la Corte d’appello ha confermato la pronuncia, rilevando che la sentenza definitoria del processo presupposto era divenuta definitiva in data 11.7.2019 e che il ricorso era stato depositato il 12.2.2020, oltre il termine di legge.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, censurando il criterio di computo adottato dalla Corte di merito. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, e 4 cod. proc. civ. per vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza del processo presupposto, notificata l’11.6.2019, era passata in giudicato il 12.7.2019 e che il termine semestrale si sarebbe esaurito solo il 12.2.2020, considerata anche la sospensione feriale.

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 1 della legge n. 742/1969, 155, comma primo, cod. proc. civ. e 2963, comma secondo, cod. civ., perché la Corte di merito avrebbe ritenuto la sospensione feriale pari a trenta giorni e avrebbe computato il dies a quo nel termine semestrale. Il terzo motivo contesta la decorrenza del giudicato dalla mezzanotte dell’11.7.2019, sostenendo che il passaggio in giudicato si sarebbe perfezionato il giorno successivo.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 cod. proc. civ., rilevando la conformità della pronuncia impugnata all’orientamento costante della giurisprudenza, senza che i motivi offrano spunti per un suo superamento. La sentenza conclusiva del giudizio presupposto è stata notificata l’11.6.2019: il termine per impugnare, decorrente dal 12.6.2019, scadeva l’11.7.2019, non computandosi il dies a quo trattandosi di termine a giorni.

Il termine semestrale previsto dalla legge n. 89/2001 è quindi spirato l’11.2.2020, calcolandosi il termine a mesi secondo il calendario comune, come affermato in specifici precedenti. Considerata infine la sospensione feriale di trentuno giorni, con computo mediante numerazione dei giorni, la domanda proposta il 12.2.2020 risulta tardiva. La Corte d’appello ha dunque applicato correttamente i principi consolidati sul computo dei termini di impugnazione e sul periodo di sospensione feriale.

I ricorrenti sono condannati al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per aver agito senza la normale diligenza necessaria a percepire l’infondatezza della propria iniziativa processuale. Le spese seguono la soccombenza e non sussistono i presupposti per l’attestazione del contributo unificato, non soggetto a tale prestazione il processo ex legge n. 89/2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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