Estratto di ruolo, prescrizione non esaminabile se le cartelle non sono impugnate (Cass. civ. Sez. V n. 1663 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria, l’omessa impugnazione delle cartelle di pagamento ne determina la definitività, con la conseguenza che il giudice non può esaminare la questione di prescrizione dei crediti tributari sottesi, pur prospettata dal contribuente per sostenere la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. La regola dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, si applica anche ai processi pendenti, salvo che il contribuente dimostri uno specifico interesse ad agire. L’onere di allegare e provare tale interesse grava sul ricorrente e non è supplito dal rilievo della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’estratto di ruolo del 12 aprile 2016, nel quale erano richiamate tre cartelle esattoriali emesse a suo carico per omesso versamento Irpef negli anni di imposta 1999, 2001 e 2002. A fondamento del ricorso ha dedotto l’intervenuta prescrizione dei crediti.

La C.T.P. ha accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, ha richiamato l’insegnamento sulla non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo e ha rilevato che le cartelle erano state correttamente notificate e ritualmente impugnate dal contribuente, con ricorso poi dichiarato inammissibile per mancata costituzione. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/1992, 2934 cod. civ. e 100 cod. proc. civ.. Il contribuente sostiene di aver dovuto impugnare l’estratto di ruolo e le cartelle perché la notifica era intervenuta dopo la prescrizione del credito tributario. Evoca poi l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 146/2021, del quale predica la non applicabilità al caso concreto in virtù del principio tempus regit processum.

La Corte ritiene che il motivo non colga la ratio decidendi. I giudici regionali hanno osservato che le cartelle erano state impugnate dal contribuente con ricorso poi dichiarato improcedibile per mancata costituzione. Questo argomento decisivo, non contestato dal ricorrente, osta allo scrutinio della prescrizione: le cartelle sono divenute non più impugnabili.

Quanto allo jus superveniens, la Corte richiama la pronunzia delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui la nuova disciplina si applica anche ai processi pendenti, salvo che il contribuente dimostri un proprio specifico interesse ad agire. Nel caso di specie tale circostanza non è stata neppure allegata.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 32 e 58 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., per non aver la C.T.R. rilevato la tardività della produzione dell’Amministrazione. La censura è infondata: la sentenza ha dato atto che la prova della notifica delle cartelle, della loro impugnazione e della declaratoria di improcedibilità era già stata fornita dall’Ufficio in primo grado, tant’è che la C.T.P. ne aveva tenuto conto. Non pertinente è quindi il richiamo alla disciplina delle nuove produzioni in appello.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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