Scissione societaria e riserva sovraprezzi nella formazione fittizia del capitale (Cass. pen. Sez. 5 n. 19120 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di formazione fittizia del capitale, l’operazione di scissione parziale che si risolve in un trasferimento di beni alla società beneficiaria, seguito da un aumento del suo capitale sociale, è sostanzialmente assimilabile a un conferimento di beni in natura, con conseguente applicabilità dell’art. 2632 cod. civ.. La destinazione a riserva del sovrapprezzo è solo apparente quando, nel medesimo contesto operativo, la riserva è immediatamente utilizzata per un aumento di capitale; in tal caso, la manovra integra la fattispecie incriminatrice, essendo la sopravvalutazione “rilevante” quando idonea a ingannare o a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. L’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640-bis cod. pen. in assenza di contestazione, anche in fatto, determina una nullità assoluta e insanabile della sentenza nella parte relativa a tale statuizione. L’art. 1227 cod. civ. non è applicabile al danneggiato da truffa, la cui condotta negligente trova causa negli artifizi e raggiri dell’autore del reato.
Il Fatto
L’imputato, esperto designato, era stato condannato per il reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1, l. fall. in relazione all’art. 2632 cod. civ. e per due reati di truffa, per aver redatto una falsa perizia di stima nell’ambito di un’operazione di scissione parziale e proporzionale di una società. La stima, secondo l’accusa, aveva determinato una rilevante sopravvalutazione del patrimonio assegnato alla società beneficiaria, poi fallita, agevolando gli amministratori in un aumento fittizio del capitale sociale e inducendo in errore alcuni istituti finanziatori nell’erogazione di finanziamenti. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’imputato responsabile e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, affermando che l’operazione di scissione, pur non configurando un tradizionale conferimento, si era tradotta in un’operazione traslativa di beni con successivo aumento del capitale sociale della beneficiaria. La Corte ha ritenuto che la destinazione a riserva dei maggiori valori fosse solo un espediente formale, poiché la riserva era stata immediatamente imputata a capitale, realizzando così la fattispecie dell’aumento fittizio del capitale sociale.
Quanto alla rilevanza della sopravvalutazione, la Corte ha richiamato il principio per cui essa sussiste quando l’erronea indicazione è idonea a ingannare i destinatari dell’informazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al nesso di causalità, osservando che la sottopatrimonializzazione della società, derivante dal capitale fittizio, aveva contribuito al dissesto. In relazione all’elemento soggettivo, la Corte ha confermato la sussistenza del dolo, ravvisato nella consapevolezza dell’imputato di esporre una garanzia patrimoniale fittizia per i creditori.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti il travisamento della prova e la data di consumazione della truffa ai danni della banca, precisando che il reato si perfeziona con l’erogazione del finanziamento. Ha accolto, invece, la censura relativa all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640-bis cod. pen. per la truffa ai danni della finanziaria regionale. Tale aggravante, non contestata, doveva essere esclusa, determinando l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. Infine, la Corte ha rigettato il motivo relativo al concorso colposo del danneggiato, escludendo l’applicabilità dell’art. 1227 cod. civ. in caso di reato commesso con artifizi e raggiri.
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Nota della Redazione
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