Motivi nuovi e generici in cassazione cautelare: inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 15902 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che deduca motivi nuovi, non proposti in sede di gravame, quando il ricorrente non abbia specificamente contestato il riepilogo delle censure riportato nel provvedimento impugnato, onere generale necessario per evitare che la questione sia considerata tardiva. Il giudice dell’appello cautelare, nel ristretto ambito del gravame, non deve riesaminare la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma solo verificare se il provvedimento sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a influire sull’esigenza cautelare. Resta fermo il dovere di revocare immediatamente la misura, anche d’ufficio, qualora ne siano venute meno le condizioni di applicabilità, circostanza che non può essere rivendicata sulla base di mere deduzioni valutative personali non sottoposte all’esame degli organi competenti.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Roma, adito in sede di appello avverso l’ordinanza del medesimo tribunale del 25.7.2025, aveva rigettato l’istanza di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in sostituzione della custodia in carcere, in relazione a un’ipotesi di reato riqualificata in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’istanza era diretta a ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dal luogo di esecuzione della misura e a condividere l’appartamento con il proprietario. Il tribunale aveva accolto la richiesta limitatamente alla convivenza e alla possibilità di allontanarsi in alcuni giorni e per determinate ore, espressamente indicate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente enunciato il principio per cui sussiste un onere generale di specifica confutazione del riepilogo delle contestazioni proposte, riportato nel provvedimento impugnato, allorché si ritenga che la questione non sia stata menzionata come già proposta in sede di gravame. In mancanza di tale contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione e quindi tardivo. Nel caso di specie, i motivi indicati nell’ordinanza impugnata riguardavano solo le richieste accolte, senza che il ricorrente avesse lamentato alcuna imprecisione nel riepilogo delle stesse.
I cinque motivi di ricorso, concernenti la violazione dell’art. 292 cod. proc. pen., degli artt. 275 e 285 cod. proc. pen., la sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari e l’omessa considerazione di elementi favorevoli, sono stati pertanto considerati nuovi e generici. La Corte ha inoltre rilevato la carenza di interesse all’impugnazione, essendo stata accolta la richiesta di appello nella parte in cui era stata formulata.
La Suprema Corte ha ribadito che il giudice dell’appello cautelare deve esaminare esclusivamente la sussistenza di elementi di novità e, rispetto ad essi, pronunciarsi in ordine alla domanda proposta, senza riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura. Tale verifica è limitata alla legittimità del provvedimento e alla sua motivazione in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi. Il dovere di revoca immediata della misura, anche d’ufficio, permane solo qualora ne siano venute meno le condizioni di applicabilità, evenienza che non può essere rivendicata sulla base di personali deduzioni valutative non proposte all’analisi degli organi competenti.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 285 c.p.p. – Custodia cautelare in carcere
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso