Incompatibilità del giudice non ricusato e confine tra evasione e trasgressione (Cass. pen. Sez. VII n. 6175 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di incompatibilità del giudice previste dall’art. 34 cod. proc. pen., se non rilevate dal giudice con dichiarazione di astensione né tempestivamente dedotte con istanza di ricusazione, non incidono sulla capacità del giudice e non determinano nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. Integra il delitto di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., e non la mera trasgressione alle prescrizioni sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi durante la giornata, si allontani dal luogo della restrizione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall’autorità giudiziaria.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’08.04.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna.

I motivi dedotti riproponevano le doglianze già formulate in appello, incentrate sull’esistenza di cause di incompatibilità del giudice e sulla qualificazione della condotta.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi delle doglianze d’appello. Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione relativa all’art. 34 cod. proc. pen., qualificando la doglianza come non meritevole di accoglimento.

La Corte osserva che nella specie le cause di incompatibilità sono persino inesistenti: il giudice persona fisica che ha emesso la sentenza di primo grado non fa parte del collegio che si è pronunciato sull’appello. Il principio affermato è però più ampio: l’eventuale esistenza di cause di incompatibilità, se non rilevata dal giudice con astensione né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità del giudice e non è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. Il Collegio richiama sul punto Sez. VI n. 12550 del 01.03.2016.

Quanto al secondo profilo, la Corte conferma la qualificazione della condotta operata dalla sentenza impugnata. La sentenza d’appello ha correttamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, rilevando che l’allontanamento dal luogo della restrizione domiciliare in orari e giorni diversi da quelli autorizzati costituisce condotta rientrante nell’art. 385 cod. pen.

Il principio è ribadito con chiarezza: integra il reato di evasione, e non una semplice trasgressione alle prescrizioni imposte sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall’autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. Sul punto il Collegio richiama Sez. VI n. 35681 del 30.05.2019.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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