Evasione domiciliare e stato di necessità: dolo generico e pena (Cass. pen. Sez. VII n. 6179 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di evasione dagli arresti domiciliari è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, restando irrilevanti i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente. La causa di giustificazione dello stato di necessità, idonea ad escludere la sussistenza del reato, richiede l’immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare altra alternativa che quella di violare la legge. Un generico malessere correlato all’abuso di alcol non integra tale esimente. In tema di trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato quando si richiamino l’assenza di elementi valorizzabili e i precedenti penali dell’imputato.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello, dalla Corte d’appello di Catania con sentenza del 15.04.2024, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, l’imputato si era allontanato dal luogo di esecuzione della misura domiciliare senza la prescritta autorizzazione.

Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione, sia in relazione all’affermazione di responsabilità sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e al trattamento sanzionatorio. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti risultano manifestamente infondati. Quanto al primo profilo, la Corte rileva che il giudice di appello ha correttamente evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, richiamando l’orientamento secondo cui il dolo della fattispecie è generico e si sostanzia nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020).

In riferimento alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, la sentenza impugnata si è conformata all’orientamento di legittimità secondo cui la configurabilità di detta esimente, idonea ad escludere la sussistenza del reato di evasione, richiede l’immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare altra alternativa che quella di violare la legge (Sez. 6, n. 33076 del 10/06/2003).

Nel caso di specie, invece, era stato dedotto un generico malessere correlato all’abuso di alcol, che avrebbe indotto l’imputato ad allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare per recarsi dalla guardia medica. Tale deduzione non integra i requisiti richiesti per l’esimente.

Anche le censure relative alla dosimetria della pena sono ritenute manifestamente infondate. La pena è stata inflitta, previa esclusione della contestata recidiva, nel minimo edittale di un anno di reclusione. Il rigetto delle invocate attenuanti generiche è congruamente motivato sia con il richiamo alle argomentazioni del primo giudice, che aveva fatto riferimento all’assenza di elementi valorizzabili in tal senso, sia in considerazione dei precedenti penali a carico dell’imputato, che peraltro ha posto in essere ulteriori condotte illecite successivamente ai fatti contestati.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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