Evasione dagli arresti domiciliari: il cortile condominiale è fuori dall’abitazione (Cass. pen. Sez. VI n. 25580 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il solo luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza che non ne costituisca parte integrante, quali aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili. La finalità della misura è di impedire i contatti con l’esterno e il libero movimento del soggetto, a tutela delle esigenze cautelari, e può essere vanificata anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello, ma la sollecitazione difensiva generica e la motivazione implicita sorretta da precedenti specifici possono giustificarne il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, veniva visto dai militari operanti nel cortile condominiale, seduto su una panchina. Alla vista degli agenti rientrava repentinamente in casa, dove veniva raggiunto e tratto in arresto. Il Tribunale di Palmi, all’esito del giudizio abbreviato, lo condannava per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen., con la riduzione per il rito, assolvendolo da una seconda imputazione. La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione sulla sussistenza del reato; violazione dell’art. 385 cod. pen., per non integrare evasione il rientro immediato nell’abitazione; omessa pronuncia sulla richiesta di particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Preliminarmente ricorda che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la cd. “doppia conforme” ricorre quando la sentenza d’appello si salda con quella di primo grado attraverso richiami e adozione degli stessi criteri valutativi, sì che le due decisioni possono leggersi come un unico corpo argomentativo (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019). Nel caso di specie la doppia conforme è ravvisata, con la conseguenza che la questione fattuale riproposta in ricorso risulta già adeguatamente vagliata con motivazione non manifestamente illogica.
Sul piano giuridico, la Corte rileva che il ricorrente non si trovava sull’uscio di casa, bensì fuori dall’abitazione, nel cortile condominiale, con piena integrazione del reato. Richiama il principio secondo cui, agli effetti dell’art. 385 cod. pen., per abitazione si intende il luogo di vita domestica e privata, con esclusione delle altre pertinenze non integranti l’abitazione stessa, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere prontezza e non aleatorietà (Sez. 6 n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015). Il trattenersi negli spazi condominiali comuni vanifica la finalità della misura.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento oggetto di immediata declaratoria in ogni stato e grado (Sez. 6 n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021). La sollecitazione difensiva era tempestiva, perché formulata con le conclusioni scritte nel giudizio cartolare (Sez. 5 n. 18869 del 08/05/2025), ma generica e priva di argomentazioni.
La Corte territoriale ha disatteso la richiesta con motivazione implicita, ammessa anche sul diniego della particolare tenuità del fatto (Sez. 3 n. 43604 del 08/09/2021), desumibile dai riferimenti ai plurimi precedenti specifici. I precedenti di polizia possono essere valorizzati come sintomatici dell’abitualità, ostativa al beneficio, purché verificati negli elementi fattuali, nelle allegazioni difensive e negli esiti delle segnalazioni (Sez. 6 n. 10796 del 16/02/2021; Sez. 6 n. 20123 del 13/02/2025). Nel caso, sono stati gli stessi precedenti arresti per evasione ammessi dall’imputato a evidenziare l’abitualità, implicitamente valorizzata dalla Corte d’appello. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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